| (Norme transitorie e finali).
1. Le unità sanitarie locali e gli assessorati regionali
alla sanità, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, devono provvedere alla
costituzione delle commissioni di cui agli articoli 2 e 6.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
stabilisce la normativa concernente l'esame delle domande
pervenute alle unità sanitarie locali prima della data di
entrata in vigore della presente legge, adeguandola ai nuovi
criteri in essa stabiliti.
| |