| (Finalità della legge).
1. Allo scopo di ridurre progressivamente l'uso dei
pesticidi in agricoltura, di salvaguardare le risorse
ambientali dall'inquinamento, di ridurre e razionalizzare
l'uso di risorse energetiche in agricoltura, di promuovere
iniziative e assisterle tecnicamente, di tutelare la salute
dei consumatori e degli operatori agricoli nonché di acquisire
dati tecnici, con la presente legge si stabiliscono i criteri
per la produzione, la trasformazione, la conservazione e la
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari
presentati o destinati ad essere presentati come
"biologici".
2. La presente legge indica altresì i mezzi per tutelare e
promuovere tale tipo di produzioni, nonché gli organismi
interessati allo sviluppo, al controllo ed alla promozione
delle stesse.
3. I prodotti per i quali si applicano le norme di cui alla
presente legge sono quelli indicati nell'allegato A alla
presente legge.
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