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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15820
DDL1354-0002
Progetto di legge Camera n. 1354 - testo presentato - (DDL12-1354)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1354. TESTIPDL
...C1354.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1354 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Uno degli obiettivi strategici
  da perseguire in questo peculiare momento storico è, senza
  dubbio, quello di indirizzare l'azione di politica fiscale
  verso la promozione e la ripresa dell'attività economica del
  Paese, con la contemporanea creazione di nuova occupazione.
    In tale ottica si inquadrano le norme contenute nel
  decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
    Tale obiettivo appare oggi prioritario anche nello
  specifico campo del servizio farmaceutico, dove operano le
  oltre 16 mila farmacie, tutte convenzionate con il Servizio
  sanitario nazionale, che garantiscono
  a tutti i cittadini un servizio di elevata e costante
  qualità e professionalità, in modo omogeneo sul territorio,
  assolvendo, così, ad una funzione di punto di riferimento per
  l'utente nell'ambito del sistema di tutela della salute.
    Le farmacie italiane, pubbliche e private, si trovano oggi
  a dover operare in un regime normativo particolarmente
  complesso e sono, altresì, assoggettate, a decorrere dal 1^
  gennaio 1992, ad una onerosa trattenuta pari al 2,5 per cento
  dell'importo al lordo del  ticket,  che il Servizio
  sanitario nazionale corrisponde alle farmacie per la
  erogazione in forma diretta dei farmaci agli assistiti.
 
                               Pag. 2
 
    La struttura percentuale della trattenuta, commisurata al
  ricavo lordo (comprensivo dell'IVA), fa sì che questa incida
  in misura pari a circa un quarto del reddito netto della
  farmacia, assumendo, per di più, un carattere iniquo, in
  quanto la trattenuta non è proporzionale all'effettivo reddito
  prodotto da ciascuna farmacia.
    Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge
  è volto ad ulteriormente qualificare in senso professionale
  l'attività della farmacia, attraverso l'incremento della base
  occupazionale che in essa opera.
    I nuovi posti di lavoro così creati consentirebbero la
  realizzazione di condizioni favorevoli per lo svolgimento
  dell'attività di educazione ed informazione sanitaria che in
  farmacia viene svolta, e della quale, da più parti, viene
  sollecitata l'intensificazione, come dimostra la recente
  sottoscrizione, da parte di Federfarma e del Movimento
  federativo democratico, della Carta della qualità delle
  farmacie.  Tutto ciò, naturalmente, comporta sicuri effetti
  positivi anche sulla spesa farmaceutica, senz'altro in grado
  di compensare il credito d'imposta concesso alle farmacie.
    La normativa in rassegna è, infatti, volta a trasformare,
  fino a concorrenza dell'importo dovuto da ciascuna farmacia,
  la trattenuta del 2,5 per cento in un credito d'imposta da
  destinare a copertura degli oneri relativi alle nuove
  assunzioni.
    Il comma 2 dell'articolo 1 è invece volto ad eliminare tale
  trattenuta limitatamente alle farmacie rurali che godono
  dell'indennità di residenza prevista dalla legge n. 221 del
  1968 e dalle successive leggi regionali.
    Appare, infatti, illogico imporre a tali farmacie il
  versamento di una "trattenuta",
  allorché alle medesime si ritiene necessario garantire
  una indennità economica di disagiata residenza.  L'erogazione
  di tale indennità trova il suo fondamento nell'importanza
  sociale delle farmacie rurali che si trovano nelle sedi più
  sperdute e meno redditizie.  Tali farmacie, che sono ormai in
  situazioni economiche al limite della sopravvivenza, spesso
  costituiscono l'unico presidio sanitario di piccoli
  agglomerati i cui abitanti verrebbero pesantemente penalizzati
  dalla loro chiusura.
    Dal punto di vista finanziario, la norma proposta comporta
  per il Servizio sanitario nazionale un maggiore esborso del
  tutto trascurabile.  Considerando, infatti, che le farmacie
  rurali sussidiate risultano essere 2 mila circa e che il
  fatturato medio del Servizio sanitario nazionale di tali
  farmacie è di circa 300 milioni di lire, la mancata trattenuta
  del 2,5 per cento risulta incidere per soli 15 miliardi di
  lire.
    La presente proposta di legge, con la quale si chiede di
  eliminare l'aggravio costituito dalla trattenuta del 2,5 per
  cento in favore delle suindicate farmacie, prevede, nel
  contempo, un miglioramento del servizio reso alla popolazione
  assistita.  Infatti, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3
  dell'articolo 1, nell'ambito degli accordi che le farmacie
  devono stipulare su base regionale ai sensi dell'articolo 8,
  comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, potrà
  prevedersi che la farmacia rurale sussidiata venga utilizzata
  dall'assistito quale centro di prenotazione unificato per
  ottenere i ricoveri ospedalieri e le visite specialistiche,
  diagnostiche e di laboratorio, senza necessità di recarsi
  nella sede della unità sanitaria locale per i relativi
  adempimenti.
 
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