| Onorevoli Colleghi! -- Uno degli obiettivi strategici
da perseguire in questo peculiare momento storico è, senza
dubbio, quello di indirizzare l'azione di politica fiscale
verso la promozione e la ripresa dell'attività economica del
Paese, con la contemporanea creazione di nuova occupazione.
In tale ottica si inquadrano le norme contenute nel
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Tale obiettivo appare oggi prioritario anche nello
specifico campo del servizio farmaceutico, dove operano le
oltre 16 mila farmacie, tutte convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale, che garantiscono
a tutti i cittadini un servizio di elevata e costante
qualità e professionalità, in modo omogeneo sul territorio,
assolvendo, così, ad una funzione di punto di riferimento per
l'utente nell'ambito del sistema di tutela della salute.
Le farmacie italiane, pubbliche e private, si trovano oggi
a dover operare in un regime normativo particolarmente
complesso e sono, altresì, assoggettate, a decorrere dal 1^
gennaio 1992, ad una onerosa trattenuta pari al 2,5 per cento
dell'importo al lordo del ticket, che il Servizio
sanitario nazionale corrisponde alle farmacie per la
erogazione in forma diretta dei farmaci agli assistiti.
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La struttura percentuale della trattenuta, commisurata al
ricavo lordo (comprensivo dell'IVA), fa sì che questa incida
in misura pari a circa un quarto del reddito netto della
farmacia, assumendo, per di più, un carattere iniquo, in
quanto la trattenuta non è proporzionale all'effettivo reddito
prodotto da ciascuna farmacia.
Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge
è volto ad ulteriormente qualificare in senso professionale
l'attività della farmacia, attraverso l'incremento della base
occupazionale che in essa opera.
I nuovi posti di lavoro così creati consentirebbero la
realizzazione di condizioni favorevoli per lo svolgimento
dell'attività di educazione ed informazione sanitaria che in
farmacia viene svolta, e della quale, da più parti, viene
sollecitata l'intensificazione, come dimostra la recente
sottoscrizione, da parte di Federfarma e del Movimento
federativo democratico, della Carta della qualità delle
farmacie. Tutto ciò, naturalmente, comporta sicuri effetti
positivi anche sulla spesa farmaceutica, senz'altro in grado
di compensare il credito d'imposta concesso alle farmacie.
La normativa in rassegna è, infatti, volta a trasformare,
fino a concorrenza dell'importo dovuto da ciascuna farmacia,
la trattenuta del 2,5 per cento in un credito d'imposta da
destinare a copertura degli oneri relativi alle nuove
assunzioni.
Il comma 2 dell'articolo 1 è invece volto ad eliminare tale
trattenuta limitatamente alle farmacie rurali che godono
dell'indennità di residenza prevista dalla legge n. 221 del
1968 e dalle successive leggi regionali.
Appare, infatti, illogico imporre a tali farmacie il
versamento di una "trattenuta",
allorché alle medesime si ritiene necessario garantire
una indennità economica di disagiata residenza. L'erogazione
di tale indennità trova il suo fondamento nell'importanza
sociale delle farmacie rurali che si trovano nelle sedi più
sperdute e meno redditizie. Tali farmacie, che sono ormai in
situazioni economiche al limite della sopravvivenza, spesso
costituiscono l'unico presidio sanitario di piccoli
agglomerati i cui abitanti verrebbero pesantemente penalizzati
dalla loro chiusura.
Dal punto di vista finanziario, la norma proposta comporta
per il Servizio sanitario nazionale un maggiore esborso del
tutto trascurabile. Considerando, infatti, che le farmacie
rurali sussidiate risultano essere 2 mila circa e che il
fatturato medio del Servizio sanitario nazionale di tali
farmacie è di circa 300 milioni di lire, la mancata trattenuta
del 2,5 per cento risulta incidere per soli 15 miliardi di
lire.
La presente proposta di legge, con la quale si chiede di
eliminare l'aggravio costituito dalla trattenuta del 2,5 per
cento in favore delle suindicate farmacie, prevede, nel
contempo, un miglioramento del servizio reso alla popolazione
assistita. Infatti, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3
dell'articolo 1, nell'ambito degli accordi che le farmacie
devono stipulare su base regionale ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, potrà
prevedersi che la farmacia rurale sussidiata venga utilizzata
dall'assistito quale centro di prenotazione unificato per
ottenere i ricoveri ospedalieri e le visite specialistiche,
diagnostiche e di laboratorio, senza necessità di recarsi
nella sede della unità sanitaria locale per i relativi
adempimenti.
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