| 1. Per i titolari di farmacia, pubblica e privata, il
credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del
decretolegge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, alle
condizioni ivi indicate, è pari all'importo della trattenuta
del 2,5 per cento, prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e
spetta fino a concorrenza dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti ai soggetti assunti in aumento rispetto alla base
occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la
trattenuta di cui al comma 1 non è applicata sulle spettanze
dovute alle farmacie rurali, pubbliche e private, che hanno
diritto all'indennità di residenza.
3. Gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, stabiliscono, altresì, le modalità per lo svolgimento, da
parte delle farmacie rurali sussidiate, del servizio di centro
unificato di prenotazioni per ricoveri ospedalieri, visite
specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio.
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