| (Princìpi della legge).
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "tecniche
agricole biologiche", si intendono tutte quelle metodologie di
lavorazione del terreno, di coltivazione di specie vegetali e
di allevamento di specie animali che operano nel rispetto
dell'ambiente; che proteggono il suolo dall'erosione e dal
depauperamento degli elementi
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nutritivi, basandosi sulla rigenerazione permanente della
frazione vivente del suolo; che consentono di mantenere
l'equilibrio della biosfera grazie alla conservazione della
sostanza organica; che favoriscono le rotazioni colturali; che
utilizzano, nella somministrazione degli elementi nutritivi al
terreno, concimi minerali non di sintesi, deiezioni animali
maturate o compostate, compostaggio di residui di produzioni
vegetali; che favoriscono l'uso e la selezione di varietà
vegetali locali e naturalmente resistenti alle malattie; che
non utilizzano pesticidi che possono risultare dannosi per
l'ambiente e per la salute dei consumatori.
2. Le tecniche agronomiche adottabili dalle imprese
agricole che intendono produrre biologicamente sono indicate
nell'allegato B alla presente legge.
3. Quanto indicato nell'allegato B alla presente legge può
essere modificato secondo la procedura prevista dall'articolo
8, comma 2, lettera a).
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