| (Contributo straordinario per la ricostruzione del comuni
delle Marche).
1. Per il completamento degli interventi relativi alla
ricostruzione dei comuni della regione Marche è concesso alla
regione in questione un contributo straordinario di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
2. Del contributo di cui al comma 1, la somma di 4 miliardi
di lire per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999 è destinata
dalla regione Marche a norma di quanto previsto dall'articolo
21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734.
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