| (Rideterminazione dei contributi).
1. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona, in
attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n.
734, e successive modificazioni, il limite massimo del
contributo a fondo perduto previsto dal secondo comma
dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n.
88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16
marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della
legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma
dell'articolo 23 della legge 1^ dicembre 1986, n. 879, è
quantificato, rispettivamente, fino ad un massimo di cinque,
otto e venti milioni di lire in base alla data del certificato
di ultimazione lavori delle unità immobiliari risanate, sulle
quali gli ex proprietari hanno esercitato il diritto di
prelazione.
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