| (Contributo per il risanamento del
centro storico di Ancona).
1. Per il completamento definitivo degli interventi nel
centro storico di Ancona e
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per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo
13 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è concesso
al comune di Ancona un contributo straordinario di lire 90
miliardi per il periodo 1995-1999. Le relative quote da
accreditare al comune di Ancona sono determinate in lire 18
miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999 e sono
iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Le
eventuali unità immobiliari residue, realizzate con i fondi di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e con quelli
messi direttamente a disposizione dal Ministero dei lavori
pubblici, Comitato per l'edilizia residenziale (CER) ai sensi
del decretolegge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorché
ricadenti negli ambiti dei piani di edilizia economica e
popolare, in locazione od assegnate in proprietà con le
modalità di cui agli articoli 16, 17 e 18, del decreto-legge 6
ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni,
possono essere alienate secondo le modalità stabilite dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 560. I relativi proventi, insieme a
quelli derivanti dalle alienazioni, ai sensi della citata
legge 24 dicembre 1993, n. 560, degli immobili di edilizia
residenziale pubblica, ubicati nell'ambito del perimetro del
centro storico, stabilito con decreto del presidente della
giunta della regione Marche n. 1180 del 21 agosto 1973, nonché
quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e
successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona
per il completamento del programma degli interventi nel centro
storico e per far fronte alle maggiori spese sopravvenute per
gli espropri, per l'imposta sul valore aggiunto e generali, ai
sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, convertito,
con modificazioni, della legge n. 7 del 1975.
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