| (Criteri per la determinazione del valore
degli immobili e degli indennizzi).
1. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è
sostituito dal seguente:
"Dal costo è detratta la quota di contributo di cui
all'articolo 21".
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge
6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata
accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal
comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18
aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi
liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti
qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il
riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate, fatto salvo
il caso di riassegnazioni parziali per le quali tale addebito
sarà effettuato sino alla concorrenza della superficie
espropriata".
| |