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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15838
DDL1357-0002
Progetto di legge Camera n. 1357 - testo presentato - (DDL12-1357)
(suddiviso in 92 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1357. TESTIPDL
...C1357.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1357 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente iniziativa
  legislativa muove dai risultati dell'assiduo lavoro di una
  commissione di esperti, incaricata dal primo proponente, nella
  qualità di Ministro  pro tempore  dell'ambiente, di
  redigere una legge generale di princìpi sulla protezione
  ambientale.  (La commissione era così composta: presidente,
  consigliere, Giampietro, componenti: professori S. Amorosino,
  G. Caia, B. Caravita, P. Dell'Anno, S. Grassi, G. Morbidelli e
  l'avvocato dello Stato O. Fiumara.  Segreteria scientifica:
  dottori M.G. Boccia; M. Cecchetti; N. Aicardi; A. Lolli;
  avvocato D.M. Traina, e, per il Ministero dell'ambiente:
  dottori F. Gigliani, R. Innamorati, E. Renella, I. Schulz).
    Essa si inscrive nell'esperienza già maturata in alcuni
  Paesi europei (Gran Bretagna, Francia, Olanda, Germania,
  Portogallo, Grecia) di avviare una "codificazione" delle
  molteplici e frammentarie normative, stratificatesi, in
  ciascun Paese, negli ultimi 25-30 anni.
    Lo stesso Consiglio d'Europa sta predisponendo per i Paesi
  dell'Est europeo una legge-quadro sull'ambiente.
    Tornando alla nostra proposta di legge, questa, deve,
  (analogamente) rappresentare non solo la semplificazione e
  razionalizzazione delle vigenti, oscure e contraddittorie
  leggi italiane sull'ambiente, ma anche il comune e stabile
  quadro di riferimento per i successivi testi unici, relativi
  alle diverse fonti d'inquinamento (scarichi, emissioni,
  rifiuti, eccetera).  Da questa legge ciascun testo unico si
  svilupperà, infatti, come un semplice ramo da un unico
  "tronco".
    Il  trend  legislativo sviluppatosi da oltre
  venticinque anni (a partire dalla legge  antismog  n. 615
  del 1966), seguendo linee scoordinate ed emergenziali, impone,
  infatti, un'inversione di tendenza, intesa a determinare -
  attraverso questa legge - regole stabili, omogenee e coerenti
  con "prefissati" princìpi fondamentali di protezione
  dell'ambiente, rimuovendo le troppe, e a volte inutili,
  normative oggi in
 
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  vigore (il cosiddetto "inquinamento legislativo"), che
  costituiscono solo inutile intralcio o vincolo burocratico.
    Indichiamo qui di seguito le parti ed i nodi fondamentali
  dell'articolato, con la seguente avvertenza: laddove è stato
  possibile adottare una normativa immediatamente vincolante,
  l'attuale legge detta princìpi e prescrizioni immediatamente
  operanti (per esempio, gli articoli 1-9; 28-34; 38; 3953;
  54-65); laddove, invece, la legislazione vigente per la sua
  complessità ed oscurità esige un intervento radicale di
  semplificazione e scelte di fondo unitarie e comunque diverse
  da quelle, oggi in vario modo vigenti, si è dovuto far ricorso
  alla delega legislativa, ma fissando chiaramente princìpi e
  criteri direttivi per l'esercizio di quelle scelte (per
  esempio, gli articoli 12; 26; 66; 71; 73).
    Sarebbe, infatti, inutile - perché non risolutiva di
  questioni di fondo, lasciate oggi irrisolte... e qui, invece,
  affrontate - una semplice raccolta di testi unici compilativi
  e non innovativi dell'attuale (contraddittoria e oscura)
  disciplina dei molteplici settori ambientali.
    Tanto può spiegare perché 73 articoli sono necessari per
  "disboscare" 2.000 pagine di leggi statali sull'ambiente (il
  cosiddetto "codice sull'ambiente", a cura di Maglia-Santoloci,
  La Tribuna, 1993, raccolta cronologica di fonti per singole
  "voci": acque, aria, suolo, rifiuti, rumore, VIA, eccetera).
  In nessuna di queste leggi approvate in tempi e modi diversi,
  si troveranno i princìpi e le regole generali, qui codificate,
  e che saranno, nello stesso tempo, vincolanti per gli atti
  normativi del Governo e - quali princìpi - per la legislazione
  regionale.
    La necessità di non ritardare oltre la discussione
  parlamentare della presente iniziativa ci induce a rimettere
  alle stesse Camere l'introduzione dell'opportuna normativa
  provvisoria e quella sugli (eventuali) oneri finanziari,
  connessi alle previste ristrutturazioni organizzative.
  Parte prima (Disposizioni generali)
  1.  I princìpi
    Si ritiene necessario e preliminare inserire nella
  legislazione italiana, come princìpi di carattere generale,
  riferibili a valori di rilievo costituzionale, le seguenti
  disposizioni fondamentali (capo I, articoli 1-9):
        a)  l'obbligo per lo Stato italiano di perseguire
  gli obiettivi indicati dall'articolo 130R del Trattato
  dell'Unione europea (1- salvaguardia, tutela e miglioramento
  della qualità dell'ambiente; 2- protezione della salute umana;
  3- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  4- promozione sul piano internazionale delle misure destinate
  a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale,
  regionale, nazionale, comunitario e mondiale);
        b)  i princìpi dell'azione preventiva, della
  precauzione, della correzione;
        c)  il principio "chi inquina paga", fermi restando
  gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento
  ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;
        d)  il principio dell'integrazione dell'interesse
  alla tutela dell'ambiente con tutti gli altri interessi da
  ponderare nell'esercizio dei poteri discrezionali;
        e)  il principio del bilanciamento, inteso come
  obiettivo dell'azione pubblica di tutela dell'ambiente,
  diretto ad assicurare la compatibilità tra sviluppo economico
  e interesse ambientale;
        f)  il principio della necessità dell'informazione
  ambientale;
        g)  il principio di sussidiarietà tra i vari livelli
  di governo statale, regionale, locale, fatto salvo il potere
  dello Stato di determinare princìpi e linee guida che
  assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela
  dell'ambiente nel territorio nazionale.
  2.  Le fonti del diritto ambientale
    Si propone di introdurre nel nostro ordinamento i princìpi
  descritti al paragrafo 1 attraverso una "legge-quadro",
  espressamente dettata per l'attuazione, nel rispetto del
  Trattato, e delle norme costituzionali (articoli 2, 3, 9, 41,
  42 e 44 della Costituzione).
 
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    Essi potranno essere derogati o innovati solo con modifiche
  espressamente riferite alla legge-quadro e costituiranno
  princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
  Costituzione e norme fondamentali di riforma economico-sociale
  della Repubblica (articolo 1, commi 2-5).
    Meritano, altresì, di essere adottati alcuni princìpi sul
  procedimento di formazione e pubblicazione nonché
  sull'efficacia delle cosiddette norme tecniche (articolo 2).
  Premesso che queste devono essere uniformi sul territorio
  nazionale e non possono costituire vincoli impropri alla
  circolazione di beni e servizi, gli organi tecnicoscientifici
  abilitati ad emanarle dovranno essere espressamente
  individuati in conformità alle esigenze di competenza,
  correttezza ed imparzialità (direttiva 83/189/CEE).  Dovranno
  essere sufficientemente motivate; indicare gli strumenti ed i
  metodi per la loro applicazione; essere assoggettate a
  revisione periodica.  Il loro procedimento di formazione sarà
  caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di
  esperti o comitati di esperti, e con l'audizione di ogni altro
  soggetto interessato.
    Le norme tecniche, pubblicate in forma ufficiale, saranno
  vincolanti nei confronti dei soggetti o degli organi che
  esercitano funzioni pubbliche.  Le attività realizzate in
  conformità a quelle pubblicate saranno da intendersi compiute
  a regola d'arte.  Ove sia consentito discostarsene, sarà
  necessario dimostrare di avere osservato una norma di buona
  tecnica in grado di garantire una tutela ambientale
  equivalente (articolo 2, comma 3).
  3.  Organizzazione pubblica per la tutela
  dell'ambiente
    L'inadeguatezza dell'azione pubblica statale in materia è
  dovuta, principalmente, alla frammentazione delle competenze
  tra più Ministeri.
    Come già prefigurato dalla legge n. 537 del 1993, è
  essenziale la creazione di un solo apparato avente competenza
  nel settore: il Ministero dell'ambiente e del territorio.
  Presso tale struttura devono essere aggregate, senza
  eccezioni, tutte le funzioni di tutela ambientale e
  territoriale esercitate da altre strutture centrali,
  attualmente disperse tra ben nove dicasteri (articolo 10).
    Le attribuzioni della nuova struttura vanno definite  ex
  novo  (articolo 11) e ne è auspicabile l'enumerazione
  puntuale per quanto attiene:
        a)  alle funzioni generali, esercitabili in via
  "orizzontale" in tutti i settori di competenza del Ministero
  (ad esempio poteri di urgenza, indirizzo e coordinamento,
  poteri sostitutivi eccetera);
        b)  alle funzioni attinenti ad esigenze di carattere
  unitario, esercitabili in via "verticale" nelle singole
  materie di competenza del Ministero, secondo la legislazione
  di settore.
    Sull'organizzazione interna del Ministero è opportuno il
  conferimento di una delega al Governo (articolo 12).  Va
  comunque fin d'ora reso obbligatorio il ricorso alla
  conferenza di servizi, nei casi di concerti, intese e pareri
  previsti dalle norme vigenti (articolo 13).
    Quanto alle strutture tecniche di supporto, ha ora
  provveduto la legge istitutiva dell'ANPA, n. 61 del 1994.  Va
  peraltro chiarito che spetta all'ANPA la conduzione
  dell'istruttoria tecnica in tutti i procedimenti di competenza
  dell'istituendo Ministero, al fine di evitare inutili
  duplicazioni.  L'unificazione delle competenze in materia di
  ambiente e territorio rende non più dilazionabile la
  confluenza dei servizi tecnici nazionali nell'Agenzia
  nazionale di protezione dell'ambiente.
    Le regioni devono essere, a loro volta, i principali centri
  di competenza in campo ambientale (articolo 15).
    Pur nella separazione delle responsabilità tra Stato e
  regioni, tra regioni ed enti subregionali e locali, deve
  essere esclusa la possibilità di realizzare interventi
  scoordinati, mirando a realizzare un quadro di azione
  unitario, vincolante, che definisca obiettivi e programmi da
  realizzare in tempi certi.
    A tale scopo, occorre prevedere interventi sostitutivi e
  sanzioni pecuniarie per
 
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  le amministrazioni inadempienti.  Le amministrazioni che
  svolgono le attività sostitutive devono disporre - a
  differenza di quanto accade attualmente - degli strumenti per
  individuare e rimuovere le inadempienze (articolo 15, commi
  2-5).
  4.  Diritti e doveri dei singoli e delle associazioni
    Sono stati, per la prima volta, individuati i diritti ed i
  doveri dei singoli e delle formazioni sociali, riferibili alla
  tutela dell'ambiente, nei seguenti termini:
        a)  Diritti all'informazione in materia ambientale
  secondo i princìpi stabiliti dalla direttiva 90/313/CEE;
        b)  Dovere di fornire informazioni da parte delle
  pubbliche amministrazioni, nonché - a determinate condizioni -
  da parte dei soggetti che esercitano attività suscettibili di
  recare danno all'ambiente, predisponendo adeguate forme di
  controllo dei dati raccolti al fine di garantire
  l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la
  tempestività dell'informazione (articoli 17-23);
        c)  Diritti di partecipazione da tutelare nelle
  discipline dei singoli procedimenti, distinguendo:
        a) i diritti di partecipazione a scopo
  collaborativo;
        b) i diritti di partecipazione a scopo difensivo
  (articoli 24-25).
        d)  Diritti di difesa.  Si propone il ricorso per
  motivi di legittimità e di merito davanti ad un organo tecnico
  istituito presso l'ANPA ed il successivo ricorso al giudice
  amministrativo (articolo 26).
    Con riferimento alle associazioni portatrici di interessi
  ambientali, si sono perseguiti i seguenti obiettivi (articolo
  27):
        a)  eliminare il riconoscimento previsto
  dall'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;
        b)  utilizzare una formula che consenta il
  riconoscimento  ex lege  di tutte le associazioni
  portatrici di interessi collettivi connessi alla tutela
  dell'ambiente;
        c)  conferire la legittimazione processuale alle
  associazioni che siano titolari di adeguata e stabile capacità
  rappresentativa degli interessi collettivi.  Per la
  legittimazione di tali associazioni nei singoli tipi di
  processo saranno dettati princìpi di delega.
  5.  Diritto ambientale nell'attività delle imprese (Capo
  V)
    Gli esposti princìpi di prevenzione e di precauzione devono
  costituire l'obiettivo prioritario, cui deve tendere ogni tipo
  di impresa.
    In applicazione di tali princìpi, sono stati definiti i
  contenuti essenziali e generali degli obblighi dell'impresa,
  muovendo da quelli comuni a tutte, indicando, poi, quelli
  speciali relativi alle imprese esercenti attività pericolose,
  e infine, quelli più duttilmente applicabili alle
  piccole-medie imprese.
  a)  Obblighi generali (sezione I - articoli 28-30).
    Tutte le imprese sono tenute ad osservare obblighi di
  carattere generale, quali la valutazione del rischio e
  l'adozione delle cautele tecniche appropriate; ed in
  particolare: i valori limiti di emissione, le norme di qualità
  ambientale e le condizioni di autorizzazione richieste per
  l'esercizio dell'impianto o dell'attività industriale.
    Il rispetto di  standard  ambientali, come
  progressivamente più restrittivi, sarà garantito dall'adozione
  graduale delle "migliori tecnologie disponibili".
    E' infine necessario che le imprese cooperino con le
  autorità di controllo in un nuovo rapporto improntato a
  spirito collaborativo cui deve corrispondere una nuova
  dimensione del controllo (non solo repressivo) esercitato
  dall'autorità competente.
 
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  b)  Obblighi a carico delle imprese classificate come
  esercenti attività pericolose (sezione II - articoli
  31-33).
    Giova premettere che la definizione di attività pericolose
  è stata ripresa dalla Convenzione internazionale di Lugano,
  promossa dal Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 21
  giugno 1993 e sottoscritta dal Ministro di grazia e giustizia
  pro tempore.  Tale Convenzione disciplina la
  responsabilità civile per danni derivanti da attività
  pericolose per l'ambiente.
    Un'efficace gestione degli incidenti e dei rischi
  ambientali richiede l'istituzione di un sistema di prevenzione
  e riduzione integrate dell'inquinamento che tenga conto degli
  effetti delle sostanze e degli effetti delle attività
  industriali sulle componenti ambientali, globalmente
  considerate.
    Di qui una serie di obblighi specifici, quali: 1)
  individuazione, analisi e revisione periodica dei rischi; 2)
  informazione ed addestramento del personale; 3) nomina di un
  responsabile di sicurezza e ambiente; 4) redazione di un
  bilancio ambientale semplificato e messa a disposizione del
  pubblico dei relativi risultati.
    Alla serie degli obblighi sopra identificati dovrà peraltro
  corrispondere un adempimento di tipo unitario riferibile ad
  un'unica domanda di autorizzazione per ogni singolo impianto o
  attività, domanda da presentare ad un'unica autorità
  competente o coordinatrice (vedi articolo 54).
  c)  Obblighi relativi alle piccole e medie imprese
  (sezione III - articolo 34).
    Gli obblighi di carattere generale di cui  sub  a)
  dovranno essere applicati alle piccole e medie imprese alla
  stregua delle seguenti linee di "adattamento":
      1) semplificazione delle procedure (con immediata
  applicazione del principio dell'unica domanda di
  autorizzazione per unità produttiva) al fine di favorire la
  creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
      2) adozione di misure di assistenza diretta (tecnica,
  legislativa e finanziaria), da parte delle autorità pubbliche
  e della Comunità, per agevolare l'adempimento degli
  obblighi;
      3) definizione della migliore tecnologia disponibile
  correlata alle dimensioni tecnico-produttive dell'impresa,
  tenendo conto dell'eventuale necessità di più congrui tempi di
  adeguamento, da stabilire per settori di attività, fatto salvo
  il rispetto degli obiettivi e  standard  di qualità
  ambientale;
      4) intervento ed assistenza delle associazioni di
  categoria per la raccolta aggregata dei dati di rilevanza
  ambientale, riferibili alle diverse categorie di imprese, da
  mettere a disposizione del pubblico.
  Parte seconda (Gli strumenti)
  1.  Gli strumenti amministrativi
  1.1.  Pianificazione territoriale ed ambientale
    La legislazione sui piani di rilievo ambientale richiede
  una semplificazione delle procedure ed una riduzione degli
  strumenti attualmente previsti (se ne contano 44) nonché un
  maggior coordinamento tra loro.
    Si prevede pertanto una delega legislativa al Governo
  (articolo 35) al fine di conseguire gli obiettivi suindicati,
  soprattutto mediante:
        a)  l'eliminazione di duplicazioni degli strumenti
  aventi ad oggetto i medesimi interessi pubblici;
        b)  l'eliminazione dei piani che si risolvono in
  mere indicazioni di  standard,  distanze e livelli di
  qualità, e loro sostituzione con regolamenti o atti
  d'indirizzo;
        c)  l'individuazione di un piano territoriale di
  livello regionale, con specifica considerazione degli
  interessi urbanistici, paesaggistici e ambientali, costituente
  strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano
  di rilievo urbanistico ambientale;
 
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        d)  l'individuazione di procedure semplificate per
  apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in
  occasione dell'approvazione dei piani sottordinati (articolo
  36).
    Con norme di immediata applicazione si prevede invece che
  ogni piano di rilievo ambientale sia accompagnato da
  un'apposita verifica di conformità con gli altri piani,
  comunque reagenti sull'attività disciplinata o sull'ambito
  geografico considerato, ovvero dall'indicazione espressa dalle
  deroghe ad essi apportate, ove la legge lo consenta (articolo
  36).
    Inoltre, si stabilisce il principio per cui gli
  standard,  le distanze, i livelli di qualità valevoli sul
  territorio nazionale possono essere motivatamente
  incrementati, al fine della salvaguardia ambientale, in sede
  di approvazione dei piani (articolo 37).
    Si prevede, infine, la costituzione di un ufficio,
  denominato "catasto dei piani", con il compito di raccogliere
  e censire tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano
  il territorio regionale (articolo 38).
  1.2.  Valutazione di impatto ambientale (Capo II)
    La valutazione preventiva dell'impatto che un'opera o
  un'attività potranno avere sull'ambiente costituisce strumento
  essenziale di tutela degli ecosistemi ma non deve costituire
  un aggravio di tempi e di procedure burocratiche.
    I princìpi che si intendono qui codificare sono, pertanto,
  (articoli 39-49):
        a)  l'obbligatorietà dell'inserimento nei piani
  territoriali/paesistici di una valutazione preliminare, per
  ogni area territoriale, della compatibilità dell'insediamento
  dei diversi tipi di impianti, opere o attività.  Nelle regioni
  dotate di queste "tavole delle localizzazioni compatibili" il
  procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) sarà
  semplificato;
        b)  la procedura di VIA deve formare parte
  integrante di un unico procedimento, che si conclude con un
  solo provvedimento di autorizzazione, nel quale vengono
  valutati congiuntamente gli interessi pubblici, ambientali,
  sanitari e di sicurezza inerenti alla realizzazione ed
  all'attivazione dell'opera o dell'attività;
        c)  appare allo stato auspicabile che l'istruttoria
  sia svolta tra un ufficio in comune tra tutte le
  amministrazioni interessate posto presso il Ministero
  dell'ambiente per le opere ed attività di interesse statale;
  presso la regione per le opere ed attività di competenza
  regionale;
        d)  sarà assicurata la partecipazione dei cittadini
  al procedimento mediante "inchieste pubbliche".
  1.3.  Valori limite e obiettivi di qualità ambientale (Capo
  III)
    Nella determinazione di rapporti tra valori limite di
  emissione, migliore tecnologia disponibile, obiettivi di
  qualità ambientale, si ritiene necessario adeguare la nostra
  legislazione all'approccio comunitario quale delineatosi sia
  nella normativa sull'inquinamento atmosferico sia nel quinto
  programma di azione in materia ambientale dell'Unione europea
  (articolo 50).
  a)  Rapporti tra valori limite e migliore tecnologia
  disponibile (articolo 51).
    1) I valori limite di emissione, stabiliti nelle
  autorizzazioni, sono fondati sulle BAT  (Best Available
  Technology),  salvo nei casi in cui sono previste deroghe
  (vedi  sub  d);
    2) Per non scoraggiare l'innovazione e limitare la
  possibilità di controllo da parte dell'autorità pubblica, non
  è imposta l'utilizzazione di particolari tecnologie o
  tecniche.  L'operatore può, quindi, decidere quali tecniche o
  tecnologie applicare, a condizione che esse rispettino i
  valori limite di emissione.
    3) Dalla definizione di "migliori tecniche disponibili"
  (ricavabile dalla proposta di direttiva del Consiglio sulla
  prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)
 
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  deriva che le BAT seguono una dinamica evolutiva verso un
  livello progressivamente più elevato.
    In particolare:
      4) Nella scelta delle migliori tecniche disponibili
  devono essere presi in considerazione una serie di elementi,
  quali ad esempio: impiego di tecnologia a scarsa produzione di
  rifiuti; miglioramento del recupero e del riciclo delle
  sostanze generate e usate nel processo; consumo di materie
  prime (acqua compresa) e di energia impiegate nel processo e
  loro natura.
  b)  Obiettivi di qualità ambientale come garanzia di
  standard  e di usi privilegiati (articolo 52).
    Numerose direttive comunitarie determinano gli obiettivi di
  qualità delle acque interne, delle acque del mare, dell'aria,
  dei suoli (vedi un primo elenco nel Libro verde della
  Commissione sulla responsabilità per i danni causati
  all'ambiente) diretti a garantire caratteristiche di qualità
  ed usi privilegiati (per esempio: idropotabili, di
  balneazione, eccetera) delle risorse naturali.  Alla garanzia
  delle medesime soglie di qualità sono altresì destinate le
  prescrizioni sulla VIA e sulla responsabilità per danno
  all'ambiente.  La stessa Commissione ha auspicato
  un'integrazione e una verifica di effettività di tali misure
  di salvaguardia immediata dell'ambiente.
  c)  Valori limite in funzione del perseguimento degli
  obiettivi di qualità: il cosiddetto approccio parallelo
  (articolo 52).
    Si propone di adottare il cosiddetto "approccio parallelo"
  (d'origine comunitaria) al controllo dell'inquinamento:
  l'approccio tecnico basato sulle BAT, e quindi sui valori di
  emissione, è collegato a quello che garantisce il rispetto
  delle soglie di qualità ambientale, nel senso che il primo è
  funzionalizzato alla salvaguardia del secondo.
  d)  Possibilità di deroghe: condizioni (articolo 53).
    Se il ricorso alle BAT non è sufficiente per rispettare i
  pertinenti requisiti di qua-
  lità, dovranno essere adottate misure supplementari.
    A sua volta, l'autorità competente può autorizzare
  emissioni superiori a quelle risultanti dall'applicazione
  delle migliori tecniche disponibili, a condizione che:
      1) siano rispettate le norme di qualità;
      2) possa verificarsi soltanto un aumento trascurabile
  dell'inquinamento;
      3) non sia accertato un contributo all'inquinamento
  transfrontaliero.
  e)  Possibilità di una disciplina differenziata per le
  piccole-medie imprese.
    La definizione della migliore tecnologia disponibile sarà
  correlata alle dimensioni tecnico-produttive dell'impresa,
  tenendo conto dell'eventuale necessità di più congrui tempi di
  adeguamento, da stabilire per settori di attività, fatto salvo
  il rispetto degli obiettivi o  standards  di qualità
  ambientali e gli obblighi previsti per le attività
  classificate come pericolose (articolo 50, comma 3, in
  relazione all'articolo 53).
  1.4. Procedimento autorizzatorio ambientale (Capo
  IV)
    E' ormai necessario rimuovere l'attuale impostazione
  legislativa che prevede numerosi ed autonomi procedimenti
  autorizzatori tutti concorrenti e preliminari
  all'installazione di un impianto, alla realizzazione di
  un'opera o all'esercizio di un'attività.
    Da tale impostazione conseguono, com'è noto, gravosi
  problemi di coordinamento dei procedimenti e delle autorità
  competenti ma soprattutto obblighi differenziati e tempi, di
  volta in volta, non prevedibili a carico dei soggetti
  interessati.
    Ciò premesso, si ritiene necessario dettare le seguenti
  disposizioni:
        a)  i procedimenti autorizzatori previsti dalla
  vigente legislazione ambientale per l'installazione di un
  impianto, la realizzazione di un'opera o l'esercizio di una
 
                               Pag. 8
 
  attività saranno unificati in un unico procedimento relativo
  all'impianto, all'opera o all'attività unitariamente
  considerati (articoli 54 e 57);
        b)  E' stabilita un'unica sede decisionale presso
  un'unica autorità competente o coordinatrice (statale o
  regionale, a seconda delle competenze in materia) del
  procedimento autorizzatorio ambientale, realizzando la
  partecipazione delle altre amministrazioni pubbliche
  interessate mediante la conferenza di servizi prevista
  dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
  modificato dall'articolo 2, commi 12 e 13, della legge 24
  dicembre 1993, n. 537 (articoli 55 e 56);
      c)  L'autorizzazione preventiva è rilasciata in
  forma espressa (articolo 58) e contiene prescrizioni
  specifiche secondo parametri e criteri predeterminati dalla
  legge (articolo 62).  Alle medesime prescrizioni si applica il
  disposto dell'articolo 11 della citata legge n. 241 del 1990
  in merito agli accordi sostitutivi (articolo 62, comma 2);
      d)  Le prescrizioni sono assoggettate a revisione
  periodica o quando l'autorità competente ne ravvisi la
  necessità in relazione ad un mutamento significativo delle
  condizioni ambientali o delle migliori tecniche disponibili
  (articolo 62, comma 3);
      e)  vengono stabilite forme di raccordo tra i
  procedimenti di pianificazione ambientale e territoriale e
  quelli autorizzatori.
    Sono, infine, previste disposizioni specifiche, ma non
  secondarie correlate al termine per il rilascio del
  provvedimento (articolo 58); all'avvio dell'attività
  dell'impianto (articolo 59); al trasferimento e alla
  cessazione di questo (articolo 60); al termine fissato per
  l'inizio dell'attività (articolo 61); al trasferimento
  dell'autorizzazione ed alla sua decadenza (articoli 63 e
  64).
  1.5  Sanzioni amministrative
    Si stima che il nuovo regime sanzionatorio amministrativo
  dovrà attenersi al ri-
  spetto della prevalenza della sanzione penale su quella
  amministrativa meramente punitiva nel senso che, ove una certa
  condotta sia sanzionata da una norma incriminatrice, si
  ammetteranno sanzioni amministrative solo ripristinatorie.  La
  prevista delega al Governo (articolo 66), necessaria per
  mettere ordine nella complessa e delicata materia, è ispirata
  ai seguenti princìpi:
      a)  la responsabilità avrà carattere personale per
  quanto attiene al nesso di casualità, ma le sanzioni
  ripristinatorie del danno all'ambiente dovranno incombere
  sull'autore a titolo di responsabilità oggettiva (a
  prescindere dall'elemento psicologico);
      b)  gli obblighi nascenti da sanzioni
  ripristinatorie saranno trasmissibili agli aventi causa,
  atteso il principio della responsabilità oggettiva e della
  patrimonialità della prestazione;
      c)  sarà prevista la solidarietà tra i coautori
  della condotta sanzionata;
      d)  la gravità delle sanzioni sarà valutata in
  relazione al protrarsi della condotta illecita;
      e)  sarà prevista la decadenza delle sanzioni
  afflittive (e ovviamente ripristinatorie) ove sia possibile
  sanare, con autorizzazione  ex post,  la condotta
  illecita;
      f)  saranno previsti adeguati strumenti cautelari in
  capo all'amministrazione;
      g)  sarà prevista la giurisdizione esclusiva del
  giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse nel
  giudizio.
  2.  Gli strumenti economici
    L'uso degli strumenti economici deve essere coordinato,
  nella misura del possibile e comunque nel rispetto dei
  princìpi comunitari, al fine di evitare che strumenti
  incentivanti o tributari falsino la concorrenza all'interno
  dell'Unione europea.
    In particolare, l'utilizzazione di tasse ambientali deve
  basarsi su dati scientificamente validi; deve rispondere a
  criteri di
 
                               Pag. 9
 
  ragionevolezza e congruenza nell'imposizione del tributo e di
  finalizzazione a chiari e perseguibili obiettivi di tutela
  ambientale; il gettito deve essere, nella misura del
  possibile, utilizzato a fini di tutela ambientale, dovendosi
  ritenere non esistente un problema costituzionale di divieto
  di tasse di scopo (articoli 67-70).
  3.  Gli strumenti civilistici (il danno ambientale)
    Non appare più dilazionabile la riscrittura dell'articolo
  18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attualmente
  disciplina in termini compromissori e ambivalenti la
  responsabilità per danno ambientale.  Appare opportuno
  procedere alla riforma, secondo le linee indicate dal Libro
  verde, recentemente presentato dalla Commissione dell'Unione
  europea, così come parzialmente anticipate dalla Convenzione
  di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose (per le
  persone, le cose e l'ambiente), sottoscritta dall'Italia in
  data 21 giugno 1993.
    Anche in questo caso è prevista la delega (articolo 71) al
  Governo (da esercitare entro sei mesi), che dovrà adeguarsi ai
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
      a)  conferma del principio generale della
  risarcibilità del danno ambientale inteso come stabile e
  significativo deterioramento delle componenti ambientali o del
  loro equilibrio (ecosistemi);
      b)  responsabilità generale fondata sulla colpa
  (articolo 2043 del codice civile);
      c)  regime speciale fondato sulla responsabilità
  oggettiva per rischio aggravato derivante da attività
  classificate come pericolose, ai sensi della citata
  Convenzione di Lugano, nonché delle pertinenti disposizioni
  del codice civile e di altre leggi speciali già vigenti in
  materia.
      d)  previsione del carattere prioritario del
  ripristino, al costo del quale va commisurato l'ammontare del
  risarcimento;
      e)  attribuzione dell'azione per danno ambientale
  allo Stato e agli enti territo-
  riali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle
  associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di
  stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi
  coinvolti;
      f)  previsione di solidarietà nel caso di concorso
  nell'evento di danno di una pluralità di soggetti;
      g)  assicurazione obbligatoria ovvero prestazione di
  garanzie finanziarie equivalenti nei casi di esercizio di
  attività classificate come pericolose, quale condizione per
  ottenere o per mantenere autorizzazione all'esercizio delle
  medesime attività;
      h)  fondo collettivo di indennizzo per danni non
  imputabili a soggetti individuati o non in concreto non
  risarciti (per insolvenza o irreperibilità dei responsabili),
  alimentato in parte dallo Stato, in parte dai settori
  interessati.
    La clausola abrogativa, a decorrere dalla data di entrata
  in vigore del decreto legislativo delegato, è contenuta
  nell'articolo 72.
  4.  Gli strumenti penali (I reati ambientali)
    Seguendo le esperienze di altri paesi europei (Germania,
  Francia, Olanda eccetera) si impone la necessità di procedere
  ad una codificazione di "reati ambientali" secondo lo schema
  di fattispecie autonome e generali, a salvaguardia delle
  componenti ambientali e dell'ambiente, unitariamente
  considerato, ponendo mano ad una revisione integrale dei
  reati, attualmente previsti da leggi speciali, strutturati
  secondo modelli e pene di specie diverse, disancorati da una
  logica unitaria.  Va perciò abbandonato l'attuale sistema che,
  da un lato, privilegia la così detta via penale alla
  protezione dell'ambiente e, d'altro lato, si fonda
  prevalentemente sul reato cosiddetto formale (inottemperanza
  agli obblighi stabiliti dalla legge o da provvedimento), dal
  quale esula ogni verifica del pericolo derivante, in concreto,
  dalla condotta vietata (reati con pericolo presunto).
 
                              Pag. 10
 
    I princìpi ai quali dovrà essere ispirata la riforma (e
  quindi i princìpi vincolanti della delega al Governo) sono
  così individuabili, come substrato e fondamento dell'articolo
  73:
      a)  la scelta della sanzione penale va considerata
  come ultima  ratio  rispetto alle sanzioni amministrative
  e alla responsabilità civile per danno ambientale, in
  ottemperanza ai parametri costituzionali di proporzionalità e
  di adeguatezza della stessa misura rispetto ai fatti di
  aggressione o di pericolo di aggressione dei beni ambientali
  costituzionalmente protetti;
      b)  nella definizione della struttura dei reati
  ambientali è necessario che la norma incriminatrice individui,
  di volta in volta, la o le componenti ambientali da proteggere
  in ossequio al principio costituzionale di tassatività della
  fattispecie penale distinguendo pertanto il bene o i beni
  protetti da quelli relativi alla salute pubblica e
  all'incolumità pubblica (già presidiati dalle vigenti norme
  del codice penale o di leggi speciali);
      c)  il periodo o il danno saranno commisurati ad
  effetti rilevanti e persistenti su almeno una delle componenti
  ambientali che si intendono salvaguardare, salva la
  valutazione della maggiore gravità del reato se l'evento - di
  pericolo o di danno - coinvolge una pluralità di componenti o
  interi ecosistemi;
      d)  sotto il profilo soggettivo, nella struttura
  delle fattispecie criminose saranno privilegiate quelle
  fondate sulla colpa sul presupposto che i princìpi di
  prevenzione e di precauzione impongono a chi gestisce
  un'attività rischiosa per l'ambiente l'assunzione delle
  appropriate cautele tecniche e quindi l'adempimento
  dell'obbligo di professionalità adeguata;
      e)  allorquando la condotta sia stata posta in
  essere in violazione di leggi, regolamenti o criteri di
  diligenza o di prudenza commisurati alla gravità del rischio,
  l'atto autorizzativo dell'attività che determina l'evento di
  pericolo o di danno all'ambiente sarà considerato irrilevante
  al fine di escludere l'elemento soggettivo della colpa;
      f)  nella determinazione della pena per la
  fattispecie di reati di pericolo per le singole componenti
  ambientali saranno privilegiate le ipotesi contravvenzionali
  punite con pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva,
  allo scopo di consentire al giudice la determinazione della
  misura sanzionatoria in termini adeguati alla gravità del
  fatto e delle sue conseguenze, utilizzando il già consolidato
  meccanismo dell'articolo 162- bis  del codice penale;
      g)  allorquando dalla condotta illecita deriva un
  evento di danno all'ambiente sarà prevista la fattispecie
  delittuosa, anche nell'ipotesi di colpa;
      h)  nell'attività di revisione delle disposizioni
  incriminatrici, previste dalle vigenti leggi penali speciali,
  saranno considerate preliminarmente le fattispecie criminose
  relative all'esercizio delle attività che presentano un
  rischio aggravato per l'ambiente, con la specifica previsione
  che nell'esercizio di queste ultime potranno essere definite
  ipotesi tassative di reati consistenti:
        1) nella violazione di obblighi di informazione nei
  confronti della pubblica autorità o del pubblico;
        2) nell'inosservanza di obblighi formali diretti ad
  impedire eventi di disastro ambientale (reati con pericolo
  presunto).
  4.1.  Il disposto dell'articolo 73 (tipologia dei reati e
  criteri di commisurazione delle pene).
    Passando all'esposizione dei più puntuali criteri e
  princìpi della delega di cui all'articolo 73, si precisa che
  resta fuori del campo penale l'inosservanza di obblighi
  formali, che non ledono né espongono a pericolo l'interesse
  ambientale (vedi comma 1, lettera  b)),  con l'unica
  eccezione prevista dal numero 6, ove la speciale pericolosità
  delle attività prese in considerazione (per esempio: quelle
  con rischi di incidenti rilevanti, soggette a notifica; quelle
  di impiego pacifico di energia nucleare eccetera) possono
  giustificare il
 
                              Pag. 11
 
  ricorso a figure criminose costituite da inosservanze di
  obblighi con evento di pericolo presunto (relativo quindi ad
  interi ecosistemi).
    Nell'articolazione della tipologia dei reati e della misura
  delle pene si sono seguiti due parametri:
      a)  la maggior gravità del reato
  (delitto-contravvenzione) e della pena (reclusione e multa)
  sono stati commisurati alle due ipotesi del danno ad interi
  ecosistemi ovvero a una o più componenti ambientali; mentre
  l'ipotesi del pericolo concreto per una o più componenti
  ambientali è stato configurato come contravvenzione con pena
  alternativa (vedi, rispettivamente, lettera  a),  numeri
  1-2-3 e numero 9), salvo che tale pericolo (l'evento reato)
  incida "sull'equilibrio di interi ecosistemi", qualificato
  anch'esso come delitto (vedi lettera  a),  numero 5);
      b)  si è privilegiata la previsione
  dell'alternatività delle pene pecuniarie con quelle detentive
  per consentire al giudice di valutare, nel caso concreto, la
  gravità del fatto, in tutte le sue caratteristiche, adeguando
  ad esso tipo (detentiva o pecuniaria)
  e misura della pena, con l'eccezione prevista dalla
  lettera  a),  numero 3, seconda parte (delitto colposo di
  danno che lede "in modo persistente e rilevante l'equilibrio
  di interi ecosistemi), attesa la gravità dell'evento cagionato
  ed allo scopo di attivare, quanto più possibile, la
  prevenzione, e quindi la diligenza degli operatori interessati
  per scongiurare un simile evento (spesso, ad effetti
  irreversibili).
    Nelle ipotesi dell'evento di pericolo (concreto e, solo in
  via eccezionale, presunto), di cui alla lettera  a),
  numeri 5 e 6, si è prevista un'aggravante per fatti di
  "particolare gravità" (vedi lettera  a),  numero 8);
  mentre per tutti i reati (di danno e di pericolo) è previsto
  che la pena da irrogare possa essere ridotta sino alla metà -
  diminuente speciale - se prima del giudizio il responsabile
  abbia risarcito o ripristinato il danno ovvero si sia
  adoperato spontaneamente ed efficacemente per "elidere o
  attenuare" le conseguenze dannose o pericolose del reato.
    Si incoraggia in tal modo il responsabile dell'illecito
  penale ad attivarsi per rimuovere o contenere al massimo gli
  effetti ambientali negativi della condotta vietata.
 
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