| (Princìpi sulla produzione del
diritto dell'ambiente).
1. La presente legge stabilisce i princìpi in tema di
tutela dell'ambiente in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32,
41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
istitutivo dell'Unione europea, ratificato con legge 3
novembre 1992, n. 454.
2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe
ai princìpi della presente legge, se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni, assicurando comunque
l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa in
materia di politica ambientale della Unione europea.
3. L'adeguamento al diritto comunitario della normativa in
materia di ambiente si informa alle disposizioni stabilite
dalla presente legge.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono
norme generali regolatrici della materia nell'adozione degli
atti normativi, degli atti di indirizzo e cordinamento e dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
5. I princìpi desumibili dalla presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Tali princìpi costituiscono, altresì, per le
regioni a statuto speciale e per le province
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autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
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