| (Princìpi sulla produzione e sull'efficacia
delle disposizioni tecniche).
1. Sono disposizioni tecniche quelle emanate dagli organi
di normalizzazione di cui all'allegato II alla direttiva
83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983. Sono altresì
disposizioni tecniche quelle che:
a) rispettano i princìpi della presente legge;
b) sono state emanate da organi
tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di
competenza, correttezza ed imparzialità;
c) sono sufficientemente giustificate ed indicano
gli strumenti ed i metodi della loro attuazione;
d) sono soggette a revisione periodica;
e) sono state approvate in un procedimento
caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di
esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro
soggetto interessato;
f) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale,
nei Bollettini Ufficiali e nelle Raccolte Ufficiali di leggi e
decreti.
2. Le disposizioni tecniche sono uniformi sul territorio
nazionale e sono adottate da organismi nazionali. Qualora per
particolari esigenze sia necessario procedere alla redazione
di disposizioni tecniche applicabili a livello locale, le
regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni si
adeguano alle linee guida ed ai princìpi fissati dallo Stato
per garantire l'uniformità della tutela dell'ambiente; si
applicano, comunque, le disposizioni di cui al presente
articolo.
3. Le attività realizzate in conformità alle disposizioni
tecniche UNI e CEI, nonché alla normativa tecnica vigente, si
intendono
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compiute a regola d'arte. I soggetti privati, quando
si discostano dall'attuazione delle disposizioni tecniche di
cui al presente articolo, devono indicare la norma di buona
tecnica adottata che, in ogni caso, deve garantire la medesima
tutela dai rischi e dai pericoli ambientali.
4. Le disposizioni tecniche particolari, in qualsiasi modo
adottate da amministrazioni pubbliche, in materie già
disciplinate da disposizioni tecniche generali, possono
imporre limiti, risultati e modi di accertamento o di azione
aggiuntivi rispetto a quelli delle disposizioni tecniche
generali, solo in ragione di speciali ed espresse finalità,
incluse quelle di incremento dei livelli qualitativi e
quantitativi di tutela.
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