| (Livelli territoriali di governo dell'ambiente e principio
di sussidiarietà).
1. In materia di tutela degli ecosistemi, nel rispetto dei
princìpi costituzionali di autonomia dei singoli, delle
formazioni sociali e degli enti territoriali, lo Stato
interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi
dell'azione prevista, a motivo delle dimensioni o degli
effetti di questa, non possano essere sufficientemente
realizzati ai livelli di governo territoriale inferiore o non
siano da questi effettivamente realizzati.
2. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 1 si
applica anche nei rapporti tra regioni ed enti locali, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Lo Stato determina i princìpi e le linee guida al fine
di assicurare condizioni e garanzie di tutela dell'ambiente
uniformi nell'intero territorio della Repubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono adottare forme di tutela più restrittiva, qualora lo
richiedano situazioni di degrado ambientale o esigenze
particolari del loro territorio, purché tale tutela non
costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria e sia
comunque compatibile con i princìpi e le linee guida fissati
dallo Stato ai sensi del comma 3.
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