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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1585
DDL0101-0006
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Commissioni provinciali). 
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono a nominare una o più commissioni provinciali,
  composte da tre membri effettivi e due supplenti, costituite
  da:
        a)  due rappresentanti designati dalle associazioni
  dei produttori agricoli biologici, di cui uno con funzioni di
  supplente;
        b)  due esperti in tecniche agricole biologiche
  iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 6, di cui uno
  con funzioni di supplente;
        c)  un funzionario tecnico dipendente
  dell'amministrazione pubblica con incarico e qualifica
  professionale nel settore dell'agricoltura, iscritto all'albo
  speciale di cui all'articolo 6.
    2.  Le commissioni provinciali hanno il compito di
  provvedere ai sopralluoghi nelle imprese che hanno presentato
  programmi individuali o collettivi di produzione secondo i
  criteri indicati dalla presente legge.
    3.  Le commissioni provinciali, vista la documentazione
  presentata dalle imprese e le risultanze dei sopralluoghi,
  provvedono ad approvare o respingere i programmi presentati,
  esprimendosi a maggioranza dei componenti.
    4.  Le commissioni provinciali possono operare anche in
  assenza di uno dei propri membri per malattia, rinuncia o
  mancata sostituzione, purché i due componenti presenti si
  esprimano nei giudizi e nei sopralluoghi all'unanimità.
    5.  Le regioni provvedono a stabilire i compensi e i
  rimborsi da erogare ai
 
                               Pag. 9
 
  componenti delle commissioni provinciali non dipendenti
  dell'amministrazione pubblica per il lavoro svolto ai fini
  della presente legge.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=005 PAGFIN=0009 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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