| (Commissioni provinciali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a nominare una o più commissioni provinciali,
composte da tre membri effettivi e due supplenti, costituite
da:
a) due rappresentanti designati dalle associazioni
dei produttori agricoli biologici, di cui uno con funzioni di
supplente;
b) due esperti in tecniche agricole biologiche
iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 6, di cui uno
con funzioni di supplente;
c) un funzionario tecnico dipendente
dell'amministrazione pubblica con incarico e qualifica
professionale nel settore dell'agricoltura, iscritto all'albo
speciale di cui all'articolo 6.
2. Le commissioni provinciali hanno il compito di
provvedere ai sopralluoghi nelle imprese che hanno presentato
programmi individuali o collettivi di produzione secondo i
criteri indicati dalla presente legge.
3. Le commissioni provinciali, vista la documentazione
presentata dalle imprese e le risultanze dei sopralluoghi,
provvedono ad approvare o respingere i programmi presentati,
esprimendosi a maggioranza dei componenti.
4. Le commissioni provinciali possono operare anche in
assenza di uno dei propri membri per malattia, rinuncia o
mancata sostituzione, purché i due componenti presenti si
esprimano nei giudizi e nei sopralluoghi all'unanimità.
5. Le regioni provvedono a stabilire i compensi e i
rimborsi da erogare ai
Pag. 9
componenti delle commissioni provinciali non dipendenti
dell'amministrazione pubblica per il lavoro svolto ai fini
della presente legge.
| |