| (Funzioni del Ministero).
1. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio esercita le seguenti funzioni:
a) relazioni internazionali;
b) partecipazione all'elaborazione delle politiche
comunitarie ed alle funzioni normative comunitarie;
c) iniziativa e vigilanza per la piena attuazione
nell'ordinamento interno delle norme internazionali
consuetudinarie, delle dichiarazioni di principio, dei
trattati e degli accordi internazionali nonché delle norme e
degli atti amministrativi e giurisdizionali di provenienza
comunitaria;
d) adozione, con atto motivato e nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento giuridico, di ordinanze
contingibili ed urgenti, qualora si verifichino situazioni di
grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti
provvedere con la celerità imposta dalle circostanze;
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e) informazione ed educazione ambientale;
f) elaborazione e presentazione al Parlamento, ogni
due anni, di una relazione sullo stato dell'ambiente, che
illustri lo stato di attuazione delle politiche pubbliche
ambientali, in rapporto agli obiettivi ed ai programmi
precedentemente approvati;
g) indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative, proprie e delegate, delle regioni e degli
altri enti territoriali, anche mediante la predisposizione di
procedimenti ed atti-tipo, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
h) sostituzione, nelle forme ritenute più idonee,
delle amministrazioni statali centrali o periferiche, delle
regioni, degli enti pubblici istituzionali, nonché dei
concessionari dell'amministrazione statale, in caso di mancato
esercizio, da parte di tali organismi, di funzioni od attività
dovute in base a norme di legge o di regolamento, ovvero di
inosservanza di norme di legge o di regolamento, previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine, e sempre che
l'omissione o l'inosservanza determini un pericolo di danno
all'ambiente o sia comunque di impedimento all'attuazione
organica e coordinata delle azioni pubbliche di tutela
dell'ambiente;
i) sostituzione delle regioni nel rilascio di atti
di loro competenza ampliativi di posizioni soggettive,
comunque denominati, previsti da norme di legge, su istanza
dell'interessato, decorso inutilmente il termine per
provvedere;
l) annullamento di atti di amministrazioni statali,
centrali e periferiche, di enti pubblici nazionali o delle
regioni, aventi ad oggetto l'esercizio di attività il cui
impatto sull'ambiente, sul territorio o sul paesaggio, possa
risultare gravemente dannoso.
2. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio, secondo quanto
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specificato dalle norme di settore, esercita inoltre le
seguenti funzioni:
a) redazione, modifica ed aggiornamento periodico
di elenchi, liste, cataloghi e tabelle relative a sostanze,
materiali, prodotti, attività od aree territoriali;
b) fissazione, con effetto direttamente vincolante
per i soggetti pubblici e privati e secondo parametri
verificabili con efficacia, di valori-limite di emissione e di
obiettivi minimi di qualità delle acque interne, del mare,
dell'aria e del suolo nonché di limiti massimi di
concentrazione di sostanze ed agenti inquinanti, tossici o
comunque nocivi nelle acque interne, nel mare, nell'aria e nel
suolo, con riferimento all'intero territorio nazionale, a zone
omogenee di esso ovvero a categorie omogenee di beni
ambientali, salva la facoltà per le regioni di introdurre
valori ed obiettivi più restrittivi per determinate zone dei
rispettivi territori, nel rispetto del principio di cui
all'articolo 9, comma 4;
c) emanazione di disposizioni tecniche e di
criteri, valevoli sull'intero territorio nazionale e
direttamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati, per
interventi sul territorio e per l'esercizio di attività di
produzione di beni o servizi aventi particolare incidenza
sull'ambiente;
d) determinazione delle modalità tecniche, delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di determinati prodotti,
sostanze e materiali inquinanti, pericolosi, tossici o
comunque nocivi;
e) regolamentazione e tenuta di albi professionali,
registri, catasti, mappe ed elenchi di imprese, persone,
attività o luoghi;
f) elaborazione dei piani e dei programmi di
competenza statale aventi una rilevanza diretta sull'ambiente,
sul paesaggio e sul territorio; partecipazione ai piani di
settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale; coordinamento e verifica della reciproca
contabilità dei piani di competenza delle regioni;
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g) concessione ed erogazione di contributi per
studi, ricerche ed altre attività di rilevanza nazionale;
h) determinazione della misura di tariffe, tasse,
contributi e di ogni altro onere di carattere finanziario, da
devolvere a favore del bilancio dello Stato;
i) indirizzo, vigilanza e controllo sugli organi e
sull'attività di strutture ed enti pubblici e di interesse
pubblico che esercitano le funzioni di cui al presente
articolo;
l) esercizio di funzioni puntuali di
amministrazione attiva, di vigilanza e di repressione, in
relazione a questioni di preminente interesse nazionale, con
speciale riguardo alle grandi infrastrutture, alla tutela del
mare, all'inquinamento radioattivo, all'impiego pacifico
dell'energia nucleare ed agli inquinamenti
transfrontalieri.
3. Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio è membro del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
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