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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15851
DDL1357-0015
Progetto di legge Camera n. 1357 - testo presentato - (DDL12-1357)
(suddiviso in 92 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C1357. TESTIPDL
...C1357.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1357 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Funzioni del Ministero). 
    1.  Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio esercita le seguenti funzioni:
        a)  relazioni internazionali;
        b)  partecipazione all'elaborazione delle politiche
  comunitarie ed alle funzioni normative comunitarie;
        c)  iniziativa e vigilanza per la piena attuazione
  nell'ordinamento interno delle norme internazionali
  consuetudinarie, delle dichiarazioni di principio, dei
  trattati e degli accordi internazionali nonché delle norme e
  degli atti amministrativi e giurisdizionali di provenienza
  comunitaria;
        d)  adozione, con atto motivato e nel rispetto dei
  princìpi generali dell'ordinamento giuridico, di ordinanze
  contingibili ed urgenti, qualora si verifichino situazioni di
  grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti
  provvedere con la celerità imposta dalle circostanze;
 
                              Pag. 18
 
        e)  informazione ed educazione ambientale;
        f)  elaborazione e presentazione al Parlamento, ogni
  due anni, di una relazione sullo stato dell'ambiente, che
  illustri lo stato di attuazione delle politiche pubbliche
  ambientali, in rapporto agli obiettivi ed ai programmi
  precedentemente approvati;
        g)  indirizzo e coordinamento delle funzioni
  amministrative, proprie e delegate, delle regioni e degli
  altri enti territoriali, anche mediante la predisposizione di
  procedimenti ed atti-tipo, sentita la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano;
        h)  sostituzione, nelle forme ritenute più idonee,
  delle amministrazioni statali centrali o periferiche, delle
  regioni, degli enti pubblici istituzionali, nonché dei
  concessionari dell'amministrazione statale, in caso di mancato
  esercizio, da parte di tali organismi, di funzioni od attività
  dovute in base a norme di legge o di regolamento, ovvero di
  inosservanza di norme di legge o di regolamento, previa
  diffida ad adempiere entro un congruo termine, e sempre che
  l'omissione o l'inosservanza determini un pericolo di danno
  all'ambiente o sia comunque di impedimento all'attuazione
  organica e coordinata delle azioni pubbliche di tutela
  dell'ambiente;
        i)  sostituzione delle regioni nel rilascio di atti
  di loro competenza ampliativi di posizioni soggettive,
  comunque denominati, previsti da norme di legge, su istanza
  dell'interessato, decorso inutilmente il termine per
  provvedere;
        l)  annullamento di atti di amministrazioni statali,
  centrali e periferiche, di enti pubblici nazionali o delle
  regioni, aventi ad oggetto l'esercizio di attività il cui
  impatto sull'ambiente, sul territorio o sul paesaggio, possa
  risultare gravemente dannoso.
    2.  Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio, secondo quanto
 
                              Pag. 19
 
  specificato dalle norme di settore, esercita inoltre le
  seguenti funzioni:
        a)  redazione, modifica ed aggiornamento periodico
  di elenchi, liste, cataloghi e tabelle relative a sostanze,
  materiali, prodotti, attività od aree territoriali;
        b)  fissazione, con effetto direttamente vincolante
  per i soggetti pubblici e privati e secondo parametri
  verificabili con efficacia, di valori-limite di emissione e di
  obiettivi minimi di qualità delle acque interne, del mare,
  dell'aria e del suolo nonché di limiti massimi di
  concentrazione di sostanze ed agenti inquinanti, tossici o
  comunque nocivi nelle acque interne, nel mare, nell'aria e nel
  suolo, con riferimento all'intero territorio nazionale, a zone
  omogenee di esso ovvero a categorie omogenee di beni
  ambientali, salva la facoltà per le regioni di introdurre
  valori ed obiettivi più restrittivi per determinate zone dei
  rispettivi territori, nel rispetto del principio di cui
  all'articolo 9, comma 4;
        c)  emanazione di disposizioni tecniche e di
  criteri, valevoli sull'intero territorio nazionale e
  direttamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati, per
  interventi sul territorio e per l'esercizio di attività di
  produzione di beni o servizi aventi particolare incidenza
  sull'ambiente;
        d)  determinazione delle modalità tecniche, delle
  condizioni e dei limiti di utilizzo di determinati prodotti,
  sostanze e materiali inquinanti, pericolosi, tossici o
  comunque nocivi;
        e)  regolamentazione e tenuta di albi professionali,
  registri, catasti, mappe ed elenchi di imprese, persone,
  attività o luoghi;
        f)  elaborazione dei piani e dei programmi di
  competenza statale aventi una rilevanza diretta sull'ambiente,
  sul paesaggio e sul territorio; partecipazione ai piani di
  settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
  ambientale; coordinamento e verifica della reciproca
  contabilità dei piani di competenza delle regioni;
 
                              Pag. 20
 
        g)  concessione ed erogazione di contributi per
  studi, ricerche ed altre attività di rilevanza nazionale;
        h)  determinazione della misura di tariffe, tasse,
  contributi e di ogni altro onere di carattere finanziario, da
  devolvere a favore del bilancio dello Stato;
        i)  indirizzo, vigilanza e controllo sugli organi e
  sull'attività di strutture ed enti pubblici e di interesse
  pubblico che esercitano le funzioni di cui al presente
  articolo;
        l)  esercizio di funzioni puntuali di
  amministrazione attiva, di vigilanza e di repressione, in
  relazione a questioni di preminente interesse nazionale, con
  speciale riguardo alle grandi infrastrutture, alla tutela del
  mare, all'inquinamento radioattivo, all'impiego pacifico
  dell'energia nucleare ed agli inquinamenti
  transfrontalieri.
    3.  Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio è membro del Comitato interministeriale per la
  programmazione economica (CIPE).
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1357 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1357 TOTPAG=0057 TOTDOC=0092 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=017 PAGFIN=0020 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=135700 00 FASCIDC=12DDL1357 SORTNAV=0135700 000 00000 ZZDDLC1357 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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