| (Organizzazione amministrativa statale per la tutela
dell'ambiente).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a riformare la legislazione
vigente sull'organizzazione amministrativa statale per la
tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) configurazione del Ministero dell'ambiente, del
paesaggio e del territorio quale centro unitario ed esclusivo
di competenza per l'esercizio delle funzioni concernenti la
tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio,
attualmente esercitate dai Ministri dell'ambiente, per i beni
culturali e ambientali, dei lavori pubblici, della sanità,
delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai
dipartimenti per le aree urbane, per i servizi tecnici
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nazionali e per il coordinamento della protezione civile, al
fine di assicurare una gestione efficace, razionale e
coordinata di tutte le politiche pubbliche statali relative
all'ambiente, al paesaggio ed al territorio ed una complessiva
adeguatezza all'operato di tutti i pubblici poteri nella
materia in oggetto;
b) ordinamento della struttura organizzativa del
Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio in
funzione delle competenze ad esso attribuite ai sensi della
presente legge;
c) rispetto, in quanto pertinenti, dei princìpi e
dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 2,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) oltre a quanto già previsto dall'articolo 10,
comma 2, trasferimento al Ministero dell'ambiente, del
paesaggio e del territorio di uffici, beni, personale e
risorse finanziarie delle altre amministrazioni statali,
centrali e periferiche, anche ad ordinamento autonomo, e degli
altri enti pubblici, le cui funzioni siano trasferite,
accorpate o comunque assegnate al Ministero dell'ambiente, del
paesaggio e del territorio, e contestuale soppressione, totale
o parziale, delle strutture oggetto di trasferimento.
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