| (Conferenze di servizi).
1. Tutti i concerti, le intese, i pareri, ovvero gli altri
atti consultivi o di assenso, comunque denominati, i quali
debbano essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente, del
paesaggio e del territorio per svolgere le relative attività
finali, sono sostituiti dalla partecipazione dei soggetti che
dovrebbero emanare i predetti atti a conferenze di servizi
indette dal Ministero stesso, regolate ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di
servizi devono ricevere il fascicolo almeno venti giorni prima
della data fissata per la medesima.
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3. Le autorità che dispongono di soli poteri consultivi nei
procedimenti che si concludono con atto del Ministro
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, partecipano
alla conferenza di servizi, ma non hanno potere
decisionale.
4. La conferenza di servizi decide all'unanimità dei propri
componenti dotati di poteri decisionali.
5. Qualora la conferenza di servizi non decida entro tre
mesi dalla sua convocazione, ovvero entro il termine stabilito
dalla normativa, anche regolamentare, vigente per i singoli
settori, le relative determinazioni sono assunte dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
emanato entro i tre mesi successivi, acquisiti gli atti della
conferenza. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di
conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo
14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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