| (Attività di istruttoria tecnica).
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è aggiunta
la seguente:
"c- bis) le attività di istruttoria tecnica in tutti
i procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente, del
paesaggio e del territorio, in base alle direttive da
quest'ultimo impartite".
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