| (Competenze delle regioni).
1. Tutte le attività in materia di ambiente, paesaggio e
territorio che la presente
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legge non attribuisce alla compenza dello Stato o di
organismi statali o di enti locali, ai sensi dell'articolo 118
della Costituzione, sono di competenza delle regioni, le
quali, con propria legge, possono delegare le medesime
attività, o trasferirne la titolarità, ad altri soggetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni perseguono gli
obiettivi e rispettano i programmi definiti dal Ministero
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, ovvero quelli
di cui al comma 3, eventualmente determinando le modalità
operative più idonee per il conseguimento dei predetti
obiettivi, sulla base di un programma triennale.
3. Le regioni possono stabilire standard ovvero
obiettivi di tutela ambientale più restrittivi nel rispetto
del principio di cui all'articolo 9, comma 4.
4. Le regioni definiscono i termini per il conseguimento
degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi di cui ai
commi 2 e 3.
5. Le regioni presentano ogni due anni al Ministero
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio un rapporto
sullo stato dell'ambiente, che illustri lo stato di attuazione
degli obiettivi e dei programmi di cui al comma 2.
6. Le regioni procedono alla riorganizzazione delle
funzioni accorpando le competenze e stabilendo un organico
raccordo con le agenzie regionali per l'ambiente ed adeguano
la propria legislazione ed organizzazione ai princìpi ed agli
indirizzi stabiliti dalla presente legge.
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