| (Titolari ed oggetto del diritto di accesso
alle informazioni ambientali).
1. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare un interesse
specifico, può accedere alle informazioni relative allo stato
dell'ambiente e del paesaggio secondo le procedure e con i
limiti dei regolamenti da adottare, in attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in
conformità ai princìpi ed ai criteri di cui all'articolo 19
della presente legge. In attesa o in assenza dell'adozione del
relativo regolamento è consentito l'accesso alle informazioni
in conformità ai princìpi ed ai criteri di cui all'articolo
19.
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