| (Informazioni realtive all'ambiente).
1. Per informazioni relative all'ambiente si intende
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, grafica,
visiva, sonora, elettromagnetica, contenuta in banche dati o
di qualunque altra specie, in merito allo stato delle acque,
del suolo, dell'aria, della flora, della fauna, del territorio
e degli spazi naturali, nonché informazioni relative a quelle
attività, incluse quelle nocive quali il rumore, che incidono
o possono incidere sugli stessi, nonché relative agli
interventi atti a tutelarli, ivi compresi misure
amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.
2. E' consentito l'accesso anche agli atti preparatori,
consultivi ed interni ai sensi
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di legge o di regolamento intervenuti nelle relative sequenze
procedimentali riguardanti gli atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione direttamente
inerenti la materia ambientale.
3. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si
esercita nei confronti dello Stato, degli enti locali, degli
altri enti ed organismi di diritto pubblico, delle aziende
autonome, dei concessionari di pubblici servizi, eccettuati
gli organi che esercitano competenze giudiziarie.
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