| (Associazioni dei produttori biologici).
1. Le associazioni di produttori agricoli regolarmente
costituite, nel cui statuto siano riconoscibili i princìpi di
cui all'articolo 2 e che nell'attività svolta dimostrino in
maniera evidente il loro operato a favore dello sviluppo delle
tecniche biologiche, possono richiedere al Comitato tecnico
nazionale di cui all'articolo 7 di essere riconosciute come
associazioni di produttori biologici.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 le
associazioni interessate trasmettono al Ministero
dell'ambiente tutta la documentazione che ritengono
opportuna.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del
Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 7, riconosce le
associazioni con apposito decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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