| (Limiti del diritto di accesso alle
informazioni ambientali).
1. Le informazioni relative all'ambiente non possono essere
sottratte, neppure temporaneamente, all'accesso se non quando
la loro divulgazione sia suscettibile di recare un pregiudizio
concreto:
a) alla sicurezza ed alla difesa nazionale, al
demanio militare, all'esercizio della sovranità nazionale ed
alla continuità ed alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) alla sicurezza pubblica;
c) alla vita privata od alla riservatezza di
persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese od
associazioni, con particolare riferimento alla riservatezza
commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà
intellettuale, agli interessi epistolare, sanitario,
professionale e finanziario, di cui tali soggetti siano in
concreto titolari;
d) all'ambiente cui dette informazioni si
riferiscono.
2. Possono, altresì, essere sottratte all'accesso le
informazioni:
a) attinenti a questioni che sono in discussione,
sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, od
oggetto di un'azione investigativa preliminare o che lo siano
state;
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b) fornite da terzi senza che questi siano
giuridicamente tenuti a fornirle.
3. Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche
formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile
estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli
interessi di cui al comma 2.
4. Le informazioni connesse agli interessi di cui al comma
3 ed i documenti che le contengono sono sottratti all'accesso
solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione
degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o difendere i loro interessi.
6. Ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dei
regolamenti previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti
contenenti informazioni relative all'ambiente sottratte
all'accesso per le esigenze di cui al presente articolo. In
assenza di tali regolamenti l'accesso alle informazioni
ambientali non può essere negato se non nei casi espressamente
previsti dai commi 1 e 2.
7. Fatto salvo quanto previsto nel comma 6 una richiesta di
informazioni può essere respinta qualora comporti la
trasmissione di documenti o dati incompleti ovvero sia
manifestamente ingiustificata o sia formulata in termini
troppo generici.
8. L'autorità pubblica risponde al richiedente nel più
breve termine possibile e comunque entro e non oltre trenta
giorni dalla richiesta. Il rifiuto all'accesso od il ritardo
nell'accoglimento della richiesta deve essere motivato ed
indicare, nel caso di differimento, il periodo di tempo per il
quale le informazioni richieste sono sotratte alla
divulgazione.
9. Si applica l'articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
10. Per quanto non diversamente previsto si applicano le
disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
relative norme di attuazione.
11. Presso l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente è istituita un'apposita
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sezione dell'archivio centralizzato delle richieste di
accesso in materia ambientale di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352.
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