| (Obbligo di trasmissione delle informazioni in materia
ambientale).
1. I soggetti i quali esercitano attività di qualsiasi
genere suscettibili di arrecare danno all'ambiente sono
tenuti, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione
vigente, a fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le
informazioni da esse richieste circa la natura e le modalità
di svolgimento di tali attività, al fine di consentire
l'adozione delle misure più idonee per la salvaguardia delle
esigenze ambientali. La legge prevede le modalità per
assicurare che le informazioni vengano raccolte tramite
modelli unici di dichiarazioni e la redazione di bilanci
ambientali dell'attività.
2. Le informazioni ed i dati raccolti ai sensi del comma 1
non possono essere comunicati all'esterno se non in forma
aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento individuale o nominativo.
3. In casi eccezionali, la pubblica amministrazione che ha
ricevuto i dati e le informazioni di cui al comma 1, può, con
espresso atto motivato e nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 19, estendere il segreto anche ai dati
aggregati.
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