| (Controllo e diffusione dei dati e delle
informazioni ambientali).
1. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7,
comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 01, comma 1,
lettere b) e c) del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, adottano, anche su istanza di chiunque vi
abbia interesse, le misure necessarie per controllare le
informazioni ed i dati raccolti dalle pubbliche
amministrazioni e da privati, al fine di garantire
l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la
tempestività dell'informazione ambientale.
2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
fissa i criteri per la standardizzazione dei dati e
l'effettuazione dei monitoraggi, individuando altresì i
criteri per diffondere i dati raccolti in via ufficiale
secondo il linguaggio comune, in modo da consentirne la
comprensione e la fruibilità.
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