| (Informazione sulle attività pericolose
per l'ambiente).
1. La legge individua le categorie di imprese e di attività
suscettibili di produrre direttamente od indirettamente
effetti dannosi per l'ambiente, per lo svolgimento delle quali
debbono essere preventivamente pubblicati i dati relativi ai
progetti di intervento in forma comprensibile per tutti gli
interessati.
2. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la tempestiva
comunicazione e diffusione delle informazioni sulle attività
delle imprese classificate, ai sensi dell'articolo 31, come
esercenti attività pericolose per l'ambiente.
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3. I titolari delle imprese di cui al comma 1 hanno
l'obbligo di mettere a disposizione delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei privati interessati tutti gli
elementi conoscitivi necessari per il controllo delle attività
pericolose per l'ambiente e la prevenzione dei relativi
rischi.
4. Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma
3 si riferisce sia alla fase di presentazione delle domande di
autorizzazione, sia alla fase di realizzazione dei progetti e
di gestione delle imprese, sia alle attività di controllo
sulla correttezza dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti.
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