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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15868
DDL1357-0032
Progetto di legge Camera n. 1357 - testo presentato - (DDL12-1357)
(suddiviso in 92 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C1357. TESTIPDL
...C1357.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 30 Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1357 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Diritti di difesa).
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo diretto ad istituire presso l'Agenzia nazionale
  per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge
  4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 21 gennaio 1994, n. 61, una commissione di
  amministrazione giustiziale in materia di ambiente ed a
  disciplinare la facoltà di ricorrere ad essa a tutela di
  diritti e di interessi legittimi, per motivi di legittimità e
  di merito, contro i provvedimenti, anche non definitivi, di
  amministrazioni ed enti statali, emessi in attuazione della
  normativa nelle materie della tutela dell'ambiente dagli
  inquinamenti e del paesaggio, da parte di chi vi abbia
  interesse, nonché da parte delle associazioni di cui
  all'articolo 27.
    2.  Il decreto legislativo è emanato dal Governo ai sensi
  del comma 1 secondo i seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
        a)  individuazione delle modalità di nomina dei
  membri della commissione che, in numero di tre effettivi e due
  supplenti, devono essere scelti tra persone di specifica e
  comprovata competenza ed esperienza giuridica e tecnica e di
  indiscussa indipendenza;
        b)  individuazione dei casi di incompatibilità,
  delle garanzie di stabilità e dei criteri di determinazione
  delle indennità spettanti ai componenti della commissione,
  nonché previsione delle dotazioni di mezzi e personale idonei
  a garantire l'efficienza e l'indipendenza della
  commissione;
        c)  previsione di termini e di modalità di
  presentazione dei ricorsi tali da circoscrivere alle omissioni
  più gravi le ipotesi di inammissibilità, da assicurare il
  contraddittorio anche con i soggetti controinteressati e da
  garantire la speditezza delle decisioni;
 
                              Pag. 31
 
        d)  previsione di ampi poteri istruttori e di
  integrazione del contraddittorio in capo alla commissione;
        e)  previsione di una procedura di conciliazione da
  attivarsi, a richiesta di una delle parti, in seno alla
  commissione;
        f)  conformità della disciplina procedurale
  stabilita dal decreto legislativo ai princìpi di cui alla
  legislazione vigente in materia di ricorsi amministrativi
  ordinari.
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1357 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1357 TOTPAG=0057 TOTDOC=0092 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=001 PAGFIN=0031 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=135700 00 FASCIDC=12DDL1357 SORTNAV=0135700 000 00000 ZZDDLC1357 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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