| (Diritti di difesa).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo diretto ad istituire presso l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, una commissione di
amministrazione giustiziale in materia di ambiente ed a
disciplinare la facoltà di ricorrere ad essa a tutela di
diritti e di interessi legittimi, per motivi di legittimità e
di merito, contro i provvedimenti, anche non definitivi, di
amministrazioni ed enti statali, emessi in attuazione della
normativa nelle materie della tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e del paesaggio, da parte di chi vi abbia
interesse, nonché da parte delle associazioni di cui
all'articolo 27.
2. Il decreto legislativo è emanato dal Governo ai sensi
del comma 1 secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) individuazione delle modalità di nomina dei
membri della commissione che, in numero di tre effettivi e due
supplenti, devono essere scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza giuridica e tecnica e di
indiscussa indipendenza;
b) individuazione dei casi di incompatibilità,
delle garanzie di stabilità e dei criteri di determinazione
delle indennità spettanti ai componenti della commissione,
nonché previsione delle dotazioni di mezzi e personale idonei
a garantire l'efficienza e l'indipendenza della
commissione;
c) previsione di termini e di modalità di
presentazione dei ricorsi tali da circoscrivere alle omissioni
più gravi le ipotesi di inammissibilità, da assicurare il
contraddittorio anche con i soggetti controinteressati e da
garantire la speditezza delle decisioni;
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d) previsione di ampi poteri istruttori e di
integrazione del contraddittorio in capo alla commissione;
e) previsione di una procedura di conciliazione da
attivarsi, a richiesta di una delle parti, in seno alla
commissione;
f) conformità della disciplina procedurale
stabilita dal decreto legislativo ai princìpi di cui alla
legislazione vigente in materia di ricorsi amministrativi
ordinari.
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