| (Albo speciale dei tecnici
esperti in agricoltura biologica).
1. Il Ministero dell'ambiente istituisce un albo speciale
nazionale dei tecnici esperti in agricoltura biologica.
2. Possono essere iscritti all'albo speciale i tecnici che
abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie, in scienze
forestali o in medicina veterinaria, con specializzazione in
produzione animale, scienza dell'alimentazione, colture
tropicali e subtropicali, che abbiano sostenuto con profitto i
relativi esami di Stato previsti per legge, i periti agrari e
gli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Possono inoltre essere iscritti all'albo speciale
esperti nel campo dell'agricoltura
Pag. 10
biologica, anche se non in possesso dei titoli di studio di
cui al comma 2, purché la loro capacità professionale sia
chiaramente comprovata.
4. La domanda di iscrizione all'albo speciale deve essere
corredata, oltre che dai titoli di studio per coloro che ne
sono in possesso, da un dettagliato curriculum delle
attività svolte nel campo dell'agricoltura biologica ed
eventualmente da una dichiarazione resa da una delle
associazioni dei produttori biologici riconosciute ai sensi
dell'articolo 5.
5. La dichiarazione dell'associazione dei produttori
biologici di cui al comma 4 è obbligatoria per chi non è in
possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2.
6. La permanenza degli iscritti nell'albo speciale è
vincolata alla presentazione, ogni tre anni, di un nuovo
curriculum dell'attività svolta nel campo
dell'agricoltura biologica e di un attestato di frequenza con
profitto di almeno uno dei corsi di formazione o aggiornamento
previsti all'articolo 17.
7. I tecnici dipendenti pubblici che svolgono attività di
assistenza tecnica, controllo e qualificazione dell'assistenza
tecnica, devono comunque essere iscritti all'albo speciale e
fornire la documentazione indicata al comma 4. In caso di
mancanza del curriculum sarà ritenuto idoneo chi avrà
frequentato con profitto un apposito corso di aggiornamento
fra quelli in regola con i programmi definiti dal Comitato
tecnico nazionale di cui all'articolo 7.
| |