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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1587
DDL0101-0008
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Albo speciale dei tecnici
              esperti in agricoltura biologica).
    1.  Il Ministero dell'ambiente istituisce un albo speciale
  nazionale dei tecnici esperti in agricoltura biologica.
    2.  Possono essere iscritti all'albo speciale i tecnici che
  abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie, in scienze
  forestali o in medicina veterinaria, con specializzazione in
  produzione animale, scienza dell'alimentazione, colture
  tropicali e subtropicali, che abbiano sostenuto con profitto i
  relativi esami di Stato previsti per legge, i periti agrari e
  gli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze.
    3.  Possono inoltre essere iscritti all'albo speciale
  esperti nel campo dell'agricoltura
 
                              Pag. 10
 
  biologica, anche se non in possesso dei titoli di studio di
  cui al comma 2, purché la loro capacità professionale sia
  chiaramente comprovata.
    4.  La domanda di iscrizione all'albo speciale deve essere
  corredata, oltre che dai titoli di studio per coloro che ne
  sono in possesso, da un dettagliato  curriculum  delle
  attività svolte nel campo dell'agricoltura biologica ed
  eventualmente da una dichiarazione resa da una delle
  associazioni dei produttori biologici riconosciute ai sensi
  dell'articolo 5.
    5.  La dichiarazione dell'associazione dei produttori
  biologici di cui al comma 4 è obbligatoria per chi non è in
  possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2.
    6.  La permanenza degli iscritti nell'albo speciale è
  vincolata alla presentazione, ogni tre anni, di un nuovo
  curriculum  dell'attività svolta nel campo
  dell'agricoltura biologica e di un attestato di frequenza con
  profitto di almeno uno dei corsi di formazione o aggiornamento
  previsti all'articolo 17.
    7.  I tecnici dipendenti pubblici che svolgono attività di
  assistenza tecnica, controllo e qualificazione dell'assistenza
  tecnica, devono comunque essere iscritti all'albo speciale e
  fornire la documentazione indicata al comma 4.  In caso di
  mancanza del  curriculum  sarà ritenuto idoneo chi avrà
  frequentato con profitto un apposito corso di aggiornamento
  fra quelli in regola con i programmi definiti dal Comitato
  tecnico nazionale di cui all'articolo 7.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=022 PAGFIN=0010 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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