| (Associazioni ambientaliste).
1. Sono abrogati gli articoli 13 e 18, commi 4 e 5, della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Sono legittimati ad agire e ad intervenire innanzi agli
organi giurisdizionali, con i poteri e nelle forme previste
dalla legislazione vigente, le associazioni ed i comitati
dotati di adeguata e stabile capacità rappresentativa degli
interessi diffusi e collettivi per la tutela dell'ambiente.
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