| (Valori limite di emissione e migliore
tecnologia disponibile).
1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 28,
l'impresa è comunque tenuta all'osservanza dei valori limite
di emissione, delle norme e degli obiettivi di qualità
ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, stabilite
per l'esercizio dell'attività o dell'impianto.
2. L'osservanza di valori limite di emissione
progressivamente più restrittivi può essere imposta
dall'autorità competente attraverso l'adozione graduale della
migliore tecnologia disponibile, in conformità ai criteri di
cui all'articolo 28, comma 2, e tenendo conto della situazione
ambientale.
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