| (Imprese esercenti attività pericolose).
1. Per impresa esercente attività pericolosa si intende
quella che pone in essere un rischio aggravato per le persone,
l'ambiente o le cose. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente definisce i criteri tecnici per l'individuazione
delle ipotesi di rischio aggravato.
2. Sono comunque considerate imprese esercenti attività
pericolose quelle indicate nell'allegato 1 alla presente
legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio, sentiti i Ministri interessati, l'elenco delle
imprese pericolose indicate nell'allegato 1 alla presente
legge può essere modificato o integrato nel rispetto del
criterio generale di cui al comma 1, previo parere
dell'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente.
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