| (Comitato tecnico nazionale
per l'agricoltura biologica).
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente, il
Comitato tecnico nazionale per l'agricoltura biologica, di
seguito denominato "Comitato", i cui membri sono nominati dal
Ministro dell'ambiente, composto da:
a) il Ministro dell'ambiente, o un suo delegato,
che lo presiede;
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b) il Ministro della sanità o un suo delegato;
c) due professori o ricercatori presso una facoltà
di agraria;
d) un professore o ricercatore presso una facoltà
di scienze forestali;
e) un professore o ricercatore presso una facoltà
di medicina veterinaria;
f) un ricercatore in campo agricolo designato
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
g) un ricercatore in campo agricolo designato dal
Comitato per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e
delle energie alternative (ENEA);
h) un tecnico esperto iscritto all'albo di cui
all'articolo 6, designato da ognuna delle associazioni
ambientaliste rappresentate nel Consiglio nazionale per
l'ambiente;
i) tre rappresentanti designati dal coordinamento
delle associazioni dei produttori biologici a carattere
nazionale riconosciute ai sensi dell'articolo 5, che abbiano
almeno trecento soci;
l) tre rappresentanti designati dal coordinamento
delle associazioni dei consumatori a carattere nazionale
riconosciute.
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