| (Princìpi direttivi di delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o
semplificare la vigente normativa concernente i piani ad
incidenza territoriale, paesaggistica ed ambientale, nonché ad
abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri
tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia,
risanamento e sviluppo territoriale, paesistico ed ambientale
ed a predisporre programmi e strumenti atti a raggiungere tali
obiettivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati dal
Governo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni degli strumenti di
pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi
pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per
il livello di interesse perseguito;
b) eliminazione dei piani che si risolvono in mere
indicazioni di standard, distanze e livelli di qualità e
loro sostituzione con regolamenti od atti di indirizzo, da
approvarsi in base a procedure che garantiscano la
consultazione delle categorie interessate e degli organismi
scientifici più accreditati, la trasparenza e la
pubblicità;
c) riduzione dei piani nazionali interferenti con
le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti
necessità di
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coordinamento sovraregionale ed individuazione tassativa
dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare concorrenze con
i piani di livello regionale;
d) individuazione di un piano territoriale di
livello regionale, con specifica considerazione degli
interessi urbanistici, paesistici ed ambientali, costituente
strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano
di natura urbanistica, paesistica ed ambientale;
e) armonizzazione dei piani e dei programmi
previsti da leggi di settore in modo che ciascuno di essi, nel
quadro del piano regionale di cui alla lettera d), al
fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente
determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici
circoscritti o settori di attività specifici;
f) razionalizzazione della ripartizione delle
competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di
duplicazioni;
g) semplificazione dei procedimenti amministrativi
di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi
procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa
e prevedendo la possibilità di ricorrere a procedure di
inchiesta pubblica, limitatamente ai piani di area vasta;
h) abrogazione delle disposizioni che attribuiscono
efficacia prevalente e derogatoria ai piani indicati alla
lettera e), tranne che per i casi in cui essa risulti
indispensabile per primarie esigenze di salvaguardia
ambientale;
i) individuazione di procedure semplificate per
apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in
occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;
l) utilizzazione della conferenza di servizi
prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per il coordinamento dei piani non
posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo
che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la
decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente
del Consiglio dei ministri o
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dalla regione, a seconda che l'intervento sia di interesse
statale, ovvero regionale o locale. Tali determinazioni hanno
il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità
in sede di conferenza di servizi;
m) previsione di apposite norme transitorie che
assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di
emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione
con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati
ai sensi della presente legge.
3. La disciplina di riordino prevista dal presente articolo
riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di
programmazione connessi a quelli ivi considerati.
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