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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15882
DDL1357-0046
Progetto di legge Camera n. 1357 - testo presentato - (DDL12-1357)
(suddiviso in 92 Unità Documento)
Unità Documento n.46 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C1357. TESTIPDL
...C1357.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1357 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Princìpi direttivi di delega al Governo).
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o
  semplificare la vigente normativa concernente i piani ad
  incidenza territoriale, paesaggistica ed ambientale, nonché ad
  abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri
  tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia,
  risanamento e sviluppo territoriale, paesistico ed ambientale
  ed a predisporre programmi e strumenti atti a raggiungere tali
  obiettivi.
    2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati dal
  Governo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  eliminazione di duplicazioni degli strumenti di
  pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi
  pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per
  il livello di interesse perseguito;
        b)  eliminazione dei piani che si risolvono in mere
  indicazioni di  standard,  distanze e livelli di qualità e
  loro sostituzione con regolamenti od atti di indirizzo, da
  approvarsi in base a procedure che garantiscano la
  consultazione delle categorie interessate e degli organismi
  scientifici più accreditati, la trasparenza e la
  pubblicità;
        c)  riduzione dei piani nazionali interferenti con
  le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti
  necessità di
 
                              Pag. 36
 
  coordinamento sovraregionale ed individuazione tassativa
  dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare concorrenze con
  i piani di livello regionale;
        d)  individuazione di un piano territoriale di
  livello regionale, con specifica considerazione degli
  interessi urbanistici, paesistici ed ambientali, costituente
  strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano
  di natura urbanistica, paesistica ed ambientale;
        e)  armonizzazione dei piani e dei programmi
  previsti da leggi di settore in modo che ciascuno di essi, nel
  quadro del piano regionale di cui alla lettera  d),  al
  fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente
  determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici
  circoscritti o settori di attività specifici;
        f)  razionalizzazione della ripartizione delle
  competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di
  duplicazioni;
        g)  semplificazione dei procedimenti amministrativi
  di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi
  procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa
  e prevedendo la possibilità di ricorrere a procedure di
  inchiesta pubblica, limitatamente ai piani di area vasta;
        h)  abrogazione delle disposizioni che attribuiscono
  efficacia prevalente e derogatoria ai piani indicati alla
  lettera  e),  tranne che per i casi in cui essa risulti
  indispensabile per primarie esigenze di salvaguardia
  ambientale;
      i)  individuazione di procedure semplificate per
  apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in
  occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;
        l)  utilizzazione della conferenza di servizi
  prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  successive modificazioni, per il coordinamento dei piani non
  posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo
  che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la
  decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente
  del Consiglio dei ministri o
 
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  dalla regione, a seconda che l'intervento sia di interesse
  statale, ovvero regionale o locale.  Tali determinazioni hanno
  il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità
  in sede di conferenza di servizi;
        m)  previsione di apposite norme transitorie che
  assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di
  emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione
  con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati
  ai sensi della presente legge.
    3.  La disciplina di riordino prevista dal presente articolo
  riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di
  programmazione connessi a quelli ivi considerati.
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1357 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1357 TOTPAG=0057 TOTDOC=0092 NDOC=0046 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=008 PAGFIN=0037 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=135700 00 FASCIDC=12DDL1357 SORTNAV=0135700 000 00000 ZZDDLC1357 NDOC0046 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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