| (Deroghe agli standard).
1. Ferme restando le ipotesi in cui la deroga è
espressamente prevista dalle leggi di settore, gli
standard, le distanze, i livelli di qualità valevoli sul
territorio possono essere motivatamente incrementati, ai fini
di salvaguardia ambientale, in sede di approvazione dei piani
di cui all'articolo 35.
| |