| (Catasto dei piani).
1. Le regioni istituiscono il catasto dei piani che
raccoglie tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano
il territorio regionale.
2. Chiunque può accedere al catasto di cui al comma 1,
prenderne gratuitamente visione e richiedere, a proprie spese,
copia della documentazione inerente ai piani vigenti in ordine
a singole aree od all'intero territorio della regione. E'
compito del catasto predisporre appositi strumenti che rendano
conoscibile lo stato delle pianificazioni in atto.
3. Ogni ente competente ad approvare uno strumento di
pianificazione, o variante allo stesso, è obbligato a
trasmettere al catasto lo strumento di pianificazione o la
variante approvata entro venti giorni dall'approvazione. I
piani di rilievo ultraregionale sono trasmessi a tutte le
agenzie interessate.
4. La trasmissione del piano ai sensi del comma 3
costituisce condizione di efficacia dello stesso.
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