| (Compiti del Comitato).
1. Il presidente del Comitato nomina un segretario, che
provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del
giorno ed a stilare i verbali delle sedute.
2. Il Comitato si riunisce ogni volta che è necessario e
comunque non meno di tre volte l'anno, con i seguenti
compiti:
a) provvede all'aggiornamento degli elenchi di cui
agli allegati alla presente legge su richiesta specifica di
uno o più dei suoi componenti o su segnalazione delle
commissioni provinciali di cui all'articolo 4 e delle
associazioni degli agricoltori biologici;
Pag. 12
b) formula indirizzi per la ricerca e la
sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;
c) individua, in linea generale, i programmi per i
corsi di formazione professionale e di aggiornamento in
agricoltura biologica;
d) nomina gruppi di lavoro con compiti specifici,
che potranno avvalersi anche della collaborazione di tecnici
esterni al Comitato;
e) stabilisce il piano ordinario dei controlli
analitici annuali previsti dall'articolo 16, che verranno
effettuati a cura dei laboratori o presidi multizonali di
prevenzione;
f) suggerisce le metodologie di prelievo dei campioni
di prodotti da sottoporre ad analisi;
g) può suggerire, sulla base delle disponibilità
finanziarie, la utilizzazione dei fondi relativi alla presente
legge per la creazione di borse di studio, programmi di
ricerca, spese per controlli analitici ordinari e straordinari
delle produzioni biologiche;
h) omologa le norme nazionali di altre metodologie di
produzione agricola come l'agricoltura biodinamica, naturale,
la permacoltura, sulla base di proposte specifiche presentate
dalle relative associazioni dei produttori, a condizione che
rispettino i princìpi di cui all'articolo 2;
i) verifica la corrispondenza con quanto previsto
dalla presente legge, della normativa vigente in altri Paesi,
al fine della commercializzazione, con una delle diciture di
cui all'articolo 13, di prodotti agricoli provenienti da detti
Paesi;
l) promuove, attraverso il Ministero dell'ambiente,
periodiche campagne nazionali di informazione verso gli
agricoltori allo scopo di divulgare la possibilità di un
diverso utilizzo dei fattori e dei processi produttivi
attraverso le misure previste dalla presente legge.
Pag. 13
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti,
allegando alle deliberazioni tutte le eventuali
considerazioni, sia negative sia positive, espresse dai vari
membri.
4. La segreteria del Comitato provvede a rendere note le
decisioni agli organi centrali e periferici che operano per le
finalità di cui alla presente legge, nonché alle commissioni
provinciali di cui all'articolo 4.
| |