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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1589
DDL0101-0010
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Compiti del Comitato).
    1.  Il presidente del Comitato nomina un segretario, che
  provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del
  giorno ed a stilare i verbali delle sedute.
    2.  Il Comitato si riunisce ogni volta che è necessario e
  comunque non meno di tre volte l'anno, con i seguenti
  compiti:
        a)  provvede all'aggiornamento degli elenchi di cui
  agli allegati alla presente legge su richiesta specifica di
  uno o più dei suoi componenti o su segnalazione delle
  commissioni provinciali di cui all'articolo 4 e delle
  associazioni degli agricoltori biologici;
 
                              Pag. 12
 
        b)  formula indirizzi per la ricerca e la
  sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;
        c)  individua, in linea generale, i programmi per i
  corsi di formazione professionale e di aggiornamento in
  agricoltura biologica;
        d)  nomina gruppi di lavoro con compiti specifici,
  che potranno avvalersi anche della collaborazione di tecnici
  esterni al Comitato;
      e)  stabilisce il piano ordinario dei controlli
  analitici annuali previsti dall'articolo 16, che verranno
  effettuati a cura dei laboratori o presidi multizonali di
  prevenzione;
      f)  suggerisce le metodologie di prelievo dei campioni
  di prodotti da sottoporre ad analisi;
      g)  può suggerire, sulla base delle disponibilità
  finanziarie, la utilizzazione dei fondi relativi alla presente
  legge per la creazione di borse di studio, programmi di
  ricerca, spese per controlli analitici ordinari e straordinari
  delle produzioni biologiche;
      h)  omologa le norme nazionali di altre metodologie di
  produzione agricola come l'agricoltura biodinamica, naturale,
  la permacoltura, sulla base di proposte specifiche presentate
  dalle relative associazioni dei produttori, a condizione che
  rispettino i princìpi di cui all'articolo 2;
      i)  verifica la corrispondenza con quanto previsto
  dalla presente legge, della normativa vigente in altri Paesi,
  al fine della commercializzazione, con una delle diciture di
  cui all'articolo 13, di prodotti agricoli provenienti da detti
  Paesi;
      l)  promuove, attraverso il Ministero dell'ambiente,
  periodiche campagne nazionali di informazione verso gli
  agricoltori allo scopo di divulgare la possibilità di un
  diverso utilizzo dei fattori e dei processi produttivi
  attraverso le misure previste dalla presente legge.
 
                              Pag. 13
 
    3.  Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti,
  allegando alle deliberazioni tutte le eventuali
  considerazioni, sia negative sia positive, espresse dai vari
  membri.
    4.  La segreteria del Comitato provvede a rendere note le
  decisioni agli organi centrali e periferici che operano per le
  finalità di cui alla presente legge, nonché alle commissioni
  provinciali di cui all'articolo 4.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=026 PAGFIN=0013 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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