| (Piani e programmi).
1. Nei procedimenti di formazione dei piani territoriali e
paesistici nonché negli strumenti urbanistici generali è
compiuta un valutazione generale dell'impatto delle rispettive
previsioni.
2. Nei piani di cui al comma 1 è inserita, per ogni area
territoriale, una valutazione preliminare della compatibilità
dell'insediamento dei diversi tipi di impianti, opere od
attività.
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