| (Studio di impatto ambientale).
1. Il committente di un impianto o di un'opera assoggettati
a valutazione d'impatto ambientale è tenuto ad inviare
all'autorità competente uno studio di impatto ambientale,
redatto ai sensi delle disposizioni tecniche, di cui
all'articolo 49. Copia dello studio sarà contestualmente
inviata, a cura dell'interessato, alla regione nel cui
territorio saranno realizzati l'impianto o l'opera.
2. La regione disciplina i procedimenti di competenza ai
sensi del comma 1, in conformità ai princìpi generali della
presente legge.
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