| (Procedimento di valutazione
di impatto ambientale).
1. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio, si pronuncia in merito allo studio di cui
all'articolo 44, mediante la valutazione di impatto
ambientale, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla
trasmissione dello studio stesso.
2. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso od alla
documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti
sospensivi del termine, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda.
3. Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni
pubbliche interessate, e comunque decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione dello studio senza che le stesse
si siano espresse, delibera entro il termine di cui al comma
1.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la
conferenza
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di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tale sede
il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio
comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori
determinazioni da adottare nella stessa conferenza.
5. In caso di valutazione di impatto ambientale positiva,
la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo
della deliberazione del Ministro dell'ambiente, del paesaggio
e del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli
altri atti necessari alla realizzazione ed all'entrata in
funzione dell'impianto o dell'opera.
6. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al comma
1 ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto di
cui all'articolo 14, comma 2- bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
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