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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15893
DDL1357-0057
Progetto di legge Camera n. 1357 - testo presentato - (DDL12-1357)
(suddiviso in 92 Unità Documento)
Unità Documento n.57 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C1357. TESTIPDL
...C1357.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 45.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1357 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Procedimento di valutazione
                  di impatto ambientale). 
    1.  Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio, si pronuncia in merito allo studio di cui
  all'articolo 44, mediante la valutazione di impatto
  ambientale, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla
  trasmissione dello studio stesso.
    2.  Eventuali integrazioni allo studio trasmesso od alla
  documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti
  sospensivi del termine, entro trenta giorni dal ricevimento
  della domanda.
    3.  Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del
  territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni
  pubbliche interessate, e comunque decorsi sessanta giorni
  dalla data di presentazione dello studio senza che le stesse
  si siano espresse, delibera entro il termine di cui al comma
  1.
    4.  Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità
  competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la
  conferenza
 
                              Pag. 41
 
  di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  In tale sede
  il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio
  comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori
  determinazioni da adottare nella stessa conferenza.
    5.  In caso di valutazione di impatto ambientale positiva,
  la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo
  della deliberazione del Ministro dell'ambiente, del paesaggio
  e del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli
  altri atti necessari alla realizzazione ed all'entrata in
  funzione dell'impianto o dell'opera.
    6.  In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al comma
  1 ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto di
  cui all'articolo 14, comma 2- bis  della legge 7 agosto
  1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537.
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1357 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1357 TOTPAG=0057 TOTDOC=0092 NDOC=0057 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=017 PAGFIN=0041 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=135700 00 FASCIDC=12DDL1357 SORTNAV=0135700 000 00000 ZZDDLC1357 NDOC0057 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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