| (Attribuzioni regionali).
1. Per le valutazioni di impatto ambientale di competenza
regionale si osservano le norme di cui all'articolo 45, in
quanto applicabili.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di cui al comma 1, la regione invia la
valutazione al Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio il quale, entro i successivi trenta giorni, può
annullare per illeggittimità il provvedimento regionale o
sospenderne l'efficacia, richiedendo i chiarimenti
necessari.
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