| (Inchiesta pubblica).
1. L'autorità competente per la valutazione di impatto
ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta
pubblica, per l'esame dello studio presentato dal committente,
sui pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e sulle
osservazioni del pubblico.
2. Chiunque può fornire elementi conoscitivi e valutativi
sul progetto, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, di memorie scritte di contenuto tecnico o
scientifico recanti osservazioni e proposte sul progetto da
realizzare e sui relativi effetti sull'ambiente, ai sensi
dell'articolo 40.
3. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi.
| |