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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1590
DDL0101-0011
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Programmi di produzione).
    1.  Le imprese che intendono commercializzare prodotti
  presentati come ottenuti con tecniche agricole biologiche,
  presentano agli uffici competenti per territorio nel settore
  agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma
  sulle attività previste per l'anno successivo.
    2.  Ogni programma deve contenere almeno le seguenti
  indicazioni:
      a)  l'individuazione catastale e la superficie delle
  particelle di terreno interessate dal programma;
      b)  la natura dei prodotti agricoli e alimentari di cui
  è prevista la commercializzazione e la quantità che si
  ipotizza di produrre;
      c)  i metodi di produzione, trasformazione,
  conservazione e commercializzazione previsti;
      d)  i fertilizzanti, gli antiparassitari e gli altri
  prodotti di cui è prevista l'utilizzazione;
      e)  le macchine, ed in particolare gli attrezzi
  agricoli, che si intende usare per le diverse operazioni
  colturali;
      f)  se si tratta di un programma collettivo, i nomi
  degli altri operatori e il sistema di controllo continuo di
  tutti gli operatori che partecipano al programma, fino alla
  fase di confezionamento dei prodotti nella forma destinata al
  consumatore finale.
 
                              Pag. 14
 
    3.  Le imprese che hanno aziende con reddito catastale
  inferiore a lire 2.000, escluse le superfici forestali, o al
  valore equivalente rivalutato, possono limitarsi ad inviare
  una lettera di comunicazione che contenga quanto indicato alle
  lettere  a)  e  b)  del comma 2.
    4.  Le imprese che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, commercializzino già prodotti con la
  denominazione "biologico" o altra simile possono presentare un
  programma di produzione entro i termini previsti dal comma 1,
  allegando il piano di riconversione e l'eventuale
  dichiarazione di una associazione dei produttori biologici
  riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 che attesti l'attività
  svolta dall'impresa negli anni precedenti.
    5.  La commissione provinciale di cui all'articolo 4
  provvede, attraverso un sopralluogo, ad approvare il programma
  presentato oppure a stabilire il periodo di riconversione che
  l'azienda deve ancora effettuare.
    6.  E' facoltà della commissione provinciale di cui
  all'articolo 4, qualora non si verifichino i casi di cui al
  comma 3, lettere  b)  e  d),  dell'articolo 12, negare
  l'approvazione di un programma.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=010 PAGFIN=0014 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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