| (Programmi di produzione).
1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti
presentati come ottenuti con tecniche agricole biologiche,
presentano agli uffici competenti per territorio nel settore
agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma
sulle attività previste per l'anno successivo.
2. Ogni programma deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
a) l'individuazione catastale e la superficie delle
particelle di terreno interessate dal programma;
b) la natura dei prodotti agricoli e alimentari di cui
è prevista la commercializzazione e la quantità che si
ipotizza di produrre;
c) i metodi di produzione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione previsti;
d) i fertilizzanti, gli antiparassitari e gli altri
prodotti di cui è prevista l'utilizzazione;
e) le macchine, ed in particolare gli attrezzi
agricoli, che si intende usare per le diverse operazioni
colturali;
f) se si tratta di un programma collettivo, i nomi
degli altri operatori e il sistema di controllo continuo di
tutti gli operatori che partecipano al programma, fino alla
fase di confezionamento dei prodotti nella forma destinata al
consumatore finale.
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3. Le imprese che hanno aziende con reddito catastale
inferiore a lire 2.000, escluse le superfici forestali, o al
valore equivalente rivalutato, possono limitarsi ad inviare
una lettera di comunicazione che contenga quanto indicato alle
lettere a) e b) del comma 2.
4. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, commercializzino già prodotti con la
denominazione "biologico" o altra simile possono presentare un
programma di produzione entro i termini previsti dal comma 1,
allegando il piano di riconversione e l'eventuale
dichiarazione di una associazione dei produttori biologici
riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 che attesti l'attività
svolta dall'impresa negli anni precedenti.
5. La commissione provinciale di cui all'articolo 4
provvede, attraverso un sopralluogo, ad approvare il programma
presentato oppure a stabilire il periodo di riconversione che
l'azienda deve ancora effettuare.
6. E' facoltà della commissione provinciale di cui
all'articolo 4, qualora non si verifichino i casi di cui al
comma 3, lettere b) e d), dell'articolo 12, negare
l'approvazione di un programma.
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