| (Conferenza di servizi).
1. Quando l'amministrazione statale competente deve
acquisire pareri, nulla osta od altri atti di assenso comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche, relativi a
procedimenti connessi, indìce una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Per gli impianti, le opere e le attività di competenza
regionale si applica il disposto del comma 1, intendendosi
sostituita la regione al Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Le domande per i procedimenti connessi continuano ad
essere presentate alle autorità specificamente competenti, ai
fini delle relative istruttorie.
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