| (Procedimenti autorizzatori semplificati).
1. Il Governo stabilisce con regolamento i procedimenti
autorizzatori che possono essere semplificati, in ragione
della minore incidenza ambientale degli impianti, delle opere
o delle attività da consentire.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono stabilite,
altresì, le modalità di autocertificazione o di silenzio
assenso, relative alle varie categorie di oggetti
considerati.
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