| (Termine per il rilascio dell'autorizzazione).
1. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda di
autorizzazione con un provvedimento espresso, da adottare
entro il termine massimo di centoventi giorni a decorrere
dalla data di presentazione della domanda completa in ogni sua
parte.
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2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per
una sola volta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi
istruttori, ritenuti essenziali ai fini della decisione, e
riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti e
delle informazioni richiesti dall'amministrazione.
3. Qualora il procedimento di cui al comma 1 non si
concluda nei termini indicati al medesimo comma,
l'amministrazione è responsabile dei danni causati al
richiedente.
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