| (Programmi di trasformazione).
1. Nel caso in cui i processi di trasformazione e di
conservazione dei prodotti agricoli biologici non avvengano
presso l'impresa produttrice, è consentita la presentazione di
programmi separati purché si osservino, oltre a quelle
indicate nell'articolo 9, le seguenti indicazioni:
a) nel programma dell'impresa produttrice: la
destinazione del prodotto da trasformare;
b) nel programma dell'azienda che provvede ad
effettuare la trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli biologici: la provenienza dei prodotti, provata con
documenti che attestino il conferimento o la compravendita dei
quantitativi da lavorare;
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c) l'epoca precisa durante la quale verrà
effettuata la trasformazione e conservazione dei prodotti.
2. Le tecniche di trasformazione e conservazione ammesse ai
fini dell'approvazione dei programmi di cui alla presente
legge sono quelle indicate nell'allegato C alla presente
legge.
3. I contenitori ammessi per il confezionamento e la
vendita dei prodotti di cui all'allegato A alla presente legge
sono indicati nell'allegato D alla presente legge.
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