| (Contenuto prescrittivo
massimo dell'autorizzazione).
1. L'autorizzazione non può contenere prescrizioni
ulteriori rispetto a quelle concernenti:
a) i limiti di emissione delle sostanze
inquinanti;
b) gli obiettivi di qualità ambientale;
c) i criteri di processo;
d) l'adozione della migliore tecnologia
disponibile, così come definita all'articolo 50;
e) le modalità di documentazione dell'attività da
svolgere e dei rilasci inquinanti;
f) le misure previste in caso di cessazione
definitiva dell'attività;
g) i criteri costruttivi degli impianti e quelli
operativi;
h) la qualificazione professionale e la consistenza
numerica del personale addetto alla tutela ambientale;
i) la prestazione di adeguate garanzie
finanziarie;
l) le distanze di sicurezza.
2. Alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono
soggette a revisione in via ordinaria ogni quattro anni e,
comunque, ogniqualvolta l'autorità competente ne ravvisi la
necessità in relazione ad un mutamento significativo delle
condizioni dell'ambiente od all'evoluzione della migliore
tecnologia disponibile che consenta l'adozione di più efficaci
misure di contenimento dell'inquinamento.
4. L'efficacia delle nuove misure prescritte ai sensi del
comma 3 è subordinata
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ad un periodo transitorio di adeguamento, fissato in funzione
delle modifiche richieste, della tipologia dell'impianto e
degli oneri di investimento.
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