| (Trasferimento dell'autorizzazione).
1. Al trasferimento della proprietà o della disponibilità
dell'impianto consegue la voltura dell'autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione è denunciato
all'autorità competente entro quindici giorni dalla sua
denuncia.
3. L'autorità di cui al comma 2, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza delle
garanzie e dei requisiti finanziari e professionali
eventualmente richiesti dalla legge e dispone, se del caso,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività.
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