| (Modifica sostanziale).
1. Ogni spostamento di impianti o di attività dal luogo in
precedenza autorizzato ad altra località all'esterno del sito
dello stabilimento, nonché ogni modifica sostanziale, anche di
processo produttivo, che comporti un significativo incremento
nella quantità o nella qualità delle sostanze rilasciate
nell'ambiente o degli effetti chimico-fisici delle emissioni,
sono soggetti ad autorizzazione.
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