| (Princìpi).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a riordinare e semplificare la
normativa vigente concernente le sanzioni amministrative
comminate per la violazione di precetti posti a tutela
dell'ambiente.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere adeguate sanzioni ripristinatorie,
reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al
principio di proporzionalità;
b) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e
di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il
medesimo fatto;
c) affidare al giudice penale la competenza di
irrogare, in via sostitutiva dell'amministrazione rimasta
inerte, le sanzioni amministrative ripristinatorie comminate
per fatti costituenti reato;
d) prevedere sanzioni pecuniarie progressivamente o
proporzionalmente crescenti in caso di protrazione nel tempo
della condotta illecita;
e) prevedere adeguati poteri cautelari in capo
all'amministrazione;
f) prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo senza limiti alle prove ammesse in giudizio.
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